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Ordinanza — n. 12811/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal as generic complaint lacks specific factual allegations regarding property damage.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 12811/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal by Zuppone Christian inadmissible due to a lack of specific factual allegations supporting the claim of property damage. Although the lower court noted visible damage to the lock, the appellant's argument regarding the absence of damage to the door itself was deemed generic without supporting evidence in the proceedings. Consequently, the court rejected the appeal and ordered the appellant to pay procedural costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 625, comma 1, n. 2, prima parte, cod. pen.; The appeal must be dismissed if the alleged violation of the aggravating circumstance of violence against property is based on generic complaints lacking specific factual allegations or evidence of actual damage.

Parole chiave

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inadmissible appeal generic complaint property damage specific allegations violence against property procedural costs Cassa delle ammende tentativo nel diritto penale

Disposizioni normative citate

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Art. 625, comma 1, n. 2, prima parte, cod. pen.
- che il proposto motivo, con il quale si denuncia la violazione dell'art. 625, comma 1, n.
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ZUPPONE CHRISTIAN nato a GENOVA il 11/08/1977 avverso la sentenza del 22/05/2024 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere IRENE SCORDAMAGLIA;

RITENUTO IN FATTO

- che, con l'impugnata sentenza, la Corte di appello di Genova ha parzialmente riformato la sentenza di condanna pronunciata nei confronti di ZUPPONE CHRISTIAN per i delitti di cui agli artt. 385, comma 1 e 3, 61, comma 1, n. 2 e 99 (capo 1) e 56, 624 e 625, comma 1, n. 2 prima ipotesi e 99 cod. pen. (capo 2), riducendo la pena inflittagli (fatti commessi in Genova il 2 febbraio 2022); - che l'atto di impugnativa nell'interesse dell'imputato consta di un solo motivo;

CONSIDERATO IN DIRITTO

- che il proposto motivo, con il quale si denuncia la violazione dell'art. 625, comma 1, n. 2, prima parte, cod. pen., è affidato a doglianze generiche, poiché il rilievo secondo il quale la circostanza aggravante della violenza sulle cose, utilizzata per commettere il furto contestato, non sarebbe sussistente, non essendo stata arrecato alcun guasto o provocata alcuna trasformazione della destinazione d'uso della porta di accesso dell'esercizio depredato, apertasi sotto l'effetto di mere spinte, non appare sostenuto dalla specifica indicazione e/o allegazione dell'atto processuale dal quale risulterebbe il dato riportato; onere di allegazione imprescindibile, nel caso di specie, visto che nella sentenza impugnata si è, invece, dato espressamente atto del danneggiamento visibile della serratura della porta dell'esercizio; - rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende;

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 12 marzo 2025 Il Consigliere estensore Il Presid