Italian Court dismisses appeal as sentencing discretion is a matter for the trial judge, not the Supreme Court.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Supreme Court declared the appeal filed by DIAW SAREGNA inadmissible against the Court of Appeal's conviction for crimes under Articles 56, 624, and 625 of the Penal Code. The appellant argued against the sentencing severity and the denial of generic mitigating circumstances, but the Court found these issues were already fully addressed by the lower court. Consequently, the Court ruled that sentencing falls within the trial judge's discretion and is not subject to re-evaluation by the Supreme Court unless the decision is arbitrary or illogical.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 132, 133 cod. pen.; The Supreme Court lacks jurisdiction to review the congruity of sentencing or the denial of generic mitigating circumstances, as these determinations fall within the discretionary authority of the trial judge provided they are not arbitrary and are sufficiently motivated.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DIAW SAREGNA nato il 12/02/1993 avverso la sentenza del 04/06/2024 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere IRENE SCORDAMAGLIA;
RITENUTO IN FATTO
- che, con l'impugnata sentenza, la Corte di appello di Genova ha confermato la condanna inflitta a DIAW SEREGNA per il delitto di cui agli artt. 56, 624 e 625, comma 1, n. 2 cod. pen. (fatto commesso in Genova il 28 luglio 2018); - che l'atto di impugnativa nell'interesse dell'imputato consta di un solo motivo;
CONSIDERATO IN DIRITTO
- che il proposto motivo, proteso a censurare l'operata graduazione della pena, nonché il diniego delle circostanze attenuanti generiche, oltre che replicare senza alcun elemento di effettiva novità i rilievi articolati con i motivi di gravame, pur correttamente e congruamente disattesi dal giudice di appello, prospetta questioni non consentite nel giudizio di legittimità e, comunque, manifestamente infondate, posto che la graduazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt.132 e 133 cod. pen., con la conseguenza che è inammissibile la doglianza che in Cassazione miri ad una nuova valutazione della sua congruità ove la relativa determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e sia sorretta da sufficiente motivazione (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013 - dep. 04/02/2014, Rv. 259142;
Sez. 3, n. 1182 del 17/10/2007 - dep. 11/01/2008, Rv. 238851) e tenuto conto della consolidata giurisprudenza di legittimità, secondo cui, nel motivare il diniego delle attenuanti generiche, è sufficiente un congruo riferimento, da parte del giudice di merito, agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti, come parimenti avvenuto nel caso che occupa (vedasi pag. 2 della sentenza impugnata, in cui la Corte territoriale ha dato conto di come l'imputato risultasse gravato da numerosissimi precedenti specifici); - rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 12 marzo 2025 Il Consigliere