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Ordinanza — n. 12806/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal as generic complaints fail to challenge specific legal violations or reasoning errors.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 12806/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal by Lesi Viktor inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. The appellant challenged the lower court's confirmation of his conviction for crimes committed in Giove, arguing formal violations of law and insufficient reasoning. The court rejected these claims as generic grievances that merely requested a re-evaluation of evidence without alleging specific, decisive distortions of procedural emergencies.

Regesto Legislator

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Art. 364, comma 1, lett. a) c.p.p.; Art. 364, comma 1, lett. b) c.p.p.: generic complaints regarding the violation of law or lack of reasoning are inadmissible if they do not point to specific, decisive errors in the assessment of evidence or the application of legal norms.

Parole chiave

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inadmissible appeal generic complaints violation of law lack of reasoning re-evaluation of evidence procedural emergencies court costs imputazione di furto

Disposizioni normative citate

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Art. 364, comma 1, lett. a) c.p.p.
Art. 364, comma 1, lett. b) c.p.p.

Giurisprudenza citata

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Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019
Sez. 5, n. 11933 del 27/01/2005
277710; Sez. 5, n. 11933 del 27/01/2005, Rv.
Sez. 2, n. 3382 del 28/02/1997
2, punto 3, della sentenza impugnata e Sez. 2, n. 3382 del 28/02/1997, Rv.
Sez. 5, n. 9505 del 24/11/2015
207409; in termini Sez. 5, n. 9505 del 24/11/2015, dep.
Sez. 6, n. 49758 del 27/11/2012
Sez. 6, n. 49758 del 27/11/2012, Rv.
Sez. 2, n. 16818 del 27/03/2008
253910; Sez. 2, n. 16818 del 27/03/2008, Rv.
Sez. U, n. 12 del 31/05/2000
239774) —, ed unicamente dirette a sollecitare una non consentita rivalutazione e/o alternativa rilettura delle fonti probatorie, al di fuori dell'allegazione di specifici, inopinabili e decisivi travisamenti di emergenze processuali (Sez. U, n. 12 del 31/05/2000, Rv.
Sez. U, n. 6402 del 30/04/1997
Sez. U, n. 24 del 24/11/1999
207944), ed in presenza, comunque, di un apparato motivazionale che, nel suo complesso, non si espone a rilievi di illogicità di macroscopica evidenza (Sez. U, n. 24 del 24/11/1999, Rv.
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LESI VIKTOR (CUI 01M162R) nato il 03/11/1979 avverso la sentenza del 12/03/2024 della CORTE APPELLO di PERUGIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere IRENE SCORDAMAGLIA; s

RITENUTO IN FATTO

- che, con l'impugnata sentenza, la Corte di Appello di Perugia ha confermato la condanna inflitta a LESI VIKTOR per il delitto di cui agli artt. 110, 81 cpv., 624-bis e 625, comma 1, nn. 2 e 5, cod. pen. (fatto commesso in Giove il 7 gennaio 2014); - che l'atto di impugnativa nell'interesse dell'imputato consta di un solo motivo;

CONSIDERATO IN DIRITTO

- che il proposto motivo, che contesta, sotto l'egida formale del vizio di violazione di legge e del vizio di motivazione, l'affermazione di responsabilità della ricorrente, è affidato a doglianze generiche, in quanto meramente riproduttive di censure già adeguatamente vagliate e correttamente disattese dai giudici di merito (Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Rv. 277710; Sez. 5, n. 11933 del 27/01/2005, Rv. 231708) — tanto è a dirsi per il riconoscimento fotografico dell'imputato realizzato dagli operanti di Polizia Giudiziaria, ritenuti assolutamente attendibili anche in ragione degli elementi di natura probatoria e logica atti a corroborarne le dichiarazioni (vedasi pag. 2, punto 3, della sentenza impugnata e Sez. 2, n. 3382 del 28/02/1997, Rv. 207409; in termini Sez. 5, n. 9505 del 24/11/2015, dep. 2016, Rv. 267562;

Sez. 6, n. 49758 del 27/11/2012, Rv. 253910; Sez. 2, n. 16818 del 27/03/2008, Rv. 239774) —, ed unicamente dirette a sollecitare una non consentita rivalutazione e/o alternativa rilettura delle fonti probatorie, al di fuori dell'allegazione di specifici, inopinabili e decisivi travisamenti di emergenze processuali (Sez. U, n. 12 del 31/05/2000, Rv. 216260 e n. 6402 del 30/04/1997, Rv. 207944), ed in presenza, comunque, di un apparato motivazionale che, nel suo complesso, non si espone a rilievi di illogicità di macroscopica evidenza (Sez. U, n. 24 del 24/11/1999, Rv. 214794); - rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa d