Italian court dismisses appeal as inadmissible due to abstract and non-specific arguments regarding sentencing and generic mitigating circumstances.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal by Mouahid Medhia inadmissible and ordered him to pay procedural costs and a fine. The appellant challenged the appellate court's partial reform of his conviction for theft and money laundering, specifically arguing against the sentencing gradation and the denial of generic mitigating circumstances. The court rejected these claims because the arguments were entirely abstract and lacked any concrete connection to the specific reasoning in the contested judgment.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 600 c.p.p.; Art. 601 c.p.p.: An appeal is inadmissible if the grounds are indeterminate and non-specific, as they must be developed with concrete arguments linked to the contested judgment rather than through abstract reasoning.
Parole chiave
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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MOUAHID MEDHIA CUI 0621RF0 nato il 21/01/1995 avverso la sentenza del 18/09/2024 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere IRENE SCORDAMAGLIA;
RITENUTO IN FATTO
- che, con l'impugnata sentenza, la Corte di appello di Torino ha parzialmente riformato la sentenza di condanna pronunciata nei confronti di MOUAHID MEDHIA per i reati di cui agli artt. 624 e 625, comma 1, n. 4 (capo A), 648 (capo B) e 495 cod. pen. (capo C), assolvendo l'imputato dal reato di cui al capo B), limitatamente alla ricettazione della somma di Euro 110,00 perché il fatto non sussiste e rideterminando la pena inflittagli (fatti commessi in Alessandria il 2 agosto 2022); - che l'atto di impugnativa nell'interesse dell'imputato consta di un solo motivo;
CONSIDERATO IN DIRITTO
- che il proposto motivo, proteso a censurare l'operata graduazione della pena nonché il diniego delle circostanze attenuanti generiche in regime di prevalenza sulla contestata e ritenuta recidiva (ex art. 99, comma 3, cod. pen.), è inammissibile in ragione della conclamata indeterminatezza ed aspecificità delle deduzioni articolate a sostegno, in quanto sviluppate tramite argomentazioni del tutto astratte, prive di qualsivoglia addentellato concreto alla motivazione della sentenza impugnata (vedasi pag. 4, punto 3.3, della sentenza impugnata); - ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 a favore della Cassa delle Ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 12 marzo 2025 Il Consigliere estensore ---11-PrIsidente