Cassation Court dismisses appeal claiming prescription extinction due to recidiva affecting limitation periods.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ruling that the claim of prescription extinction was manifestly unfounded. The appellant argued that the crimes of private violence and property damage had expired, but the court noted that recidiva under Article 99 extends the limitation period. Consequently, the court determined the crimes would prescribe in 2026 and 2027, respectively, rejecting the defense.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 157, comma 2, cod. pen.; Art. 161, comma 2, cod. pen.; The presence of recidiva extends the limitation period for prosecution, preventing the extinction of criminal liability and associated civil claims.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PANTELLA RAFFAELE nato a MILANO il 24/10/1956 avverso la sentenza del 12/09/2024 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere IRENE SCORDAMAGLIA;
RITENUTO IN FATTO
- che, con l'impugnata sentenza, la Corte di Appello di Torino ha parzialmente riformato la sentenza di condanna pronunciata nei confronti di PANTELLA RAFFAELE per i reati di cui agli artt. 610 e 635, comma 1, cod. pen., aggravati dalla recidiva ex art. 99, comma 4, cod. pen., condannando l'imputato al pagamento di una provvisionale nei confronti dell'appellante parte civile (fatti commessi in Torino il 19 giugno 2016); - che l'atto di impugnativa nell'interesse dell'imputato consta di un solo motivo;
CONSIDERATO IN DIRITTO
- che il motivo di ricorso, che eccepisce l'estinzione dei reati contestati per intervenuta prescrizione con le relative conseguenze sulle statuizioni civili, è manifestamente infondato: considerata, infatti, l'incidenza della contestata e ritenuta recidiva ex art. 99, comma 4, cod. pen. sia sulla determinazione del tempo necessario a prescrivere il reato, ex art. 157, comma 2, cod. pen. (nell'interpretazione offertane dal diritto vivente con la sentenza Sez. U, n. 30046 del 23/06/2022, Cirelli, Rv. 283328), sia sulla determinazione dell'aumento del tempo medesimo per effetto dell'interruzione del relativo corso, ex art. 161, comma 2, cod. pen., deve darsi atto che:
1) il reato di violenza privata verrà a prescriversi il 29 novembre 2027;
2) il reato di danneggiamento verrà a prescriversi il 17 giugno 2026; - che la ritenuta inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 a favore della Cassa delle Ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle