Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 12802/2025 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 12802/2025 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 12802/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CONTINO MONICA nato a PAGANI il 21/12/1975 avverso la sentenza del 17/06/2024 del TRIBUNALE di TORRE ANNUNZIATAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere IRENE SCORDAMAGLIA; - che, con la sentenza impugnata, il Tribunale di Torre Annunziata ha dichiarato inammissibile l'appello proposto nell'interesse di CONTINO MONICA avverso la sentenza di condanna nei suoi confronti pronunciata dal Giudice di Pace di Gragnano in data 19 maggio 2023 in relazione al delitto di cui all'art. 612 cod. pen.; - che avverso l'illustrata sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputata, per il tramite del difensore, denunciando l'inosservanza della norma di cui all'art. 571 cod. proc. pen.;

Regesto Legislator

Generato dall'IA

art. 612 cod. pen, art. 571 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 12802/2025 — snpen · Corte di Cassazione: 612 cod. pen.; - che avverso l'illustrata sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputata, per il tramite del difensore, denunciando l'inosservanza della norma di cui all'art. 571 cod. proc. pen.;

Parole chiave

Generato dall'IA
censure procedurali minaccia nel diritto penale oltraggio alla corte procedura di rivendicazione nel pignoramento motivazione inadeguata delle censure costituzionali diritto a un difensore

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
art. 612 cod. pen
- che, con la sentenza impugnata, il Tribunale di Torre Annunziata ha dichiarato inammissibile l'appello proposto nell'interesse di CONTINO MONICA avverso la sentenza di condanna nei suoi confronti pronunciata dal Giudice di Pace di Gragnano in data 19 maggio 2023 in relazione al delitto di cui all'art. 612 cod.
art. 571 cod. proc. pen
pen.; - che avverso l'illustrata sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputata, per il tramite del difensore, denunciando l'inosservanza della norma di cui all'art. 571 cod. proc. pen.;
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CONTINO MONICA nato a PAGANI il 21/12/1975 avverso la sentenza del 17/06/2024 del TRIBUNALE di TORRE ANNUNZIATAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere IRENE SCORDAMAGLIA;

RITENUTO IN FATTO

- che, con la sentenza impugnata, il Tribunale di Torre Annunziata ha dichiarato inammissibile l'appello proposto nell'interesse di CONTINO MONICA avverso la sentenza di condanna nei suoi confronti pronunciata dal Giudice di Pace di Gragnano in data 19 maggio 2023 in relazione al delitto di cui all'art. 612 cod. pen.; - che avverso l'illustrata sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputata, per il tramite del difensore, denunciando l'inosservanza della norma di cui all'art. 571 cod. proc. pen.;

CONSIDERATO IN DIRITTO

- che il motivo di ricorso è generico, essendo affidato a deduzioni che non si confrontano affatto con la seconda delle rationes decidendi del provvedimento impugnato: ossia, con quella che, al di là del vizio formale dell'atto di appello, ha rigettato nel merito le doglianze di gravame, ritenendo, per le ragioni ampiamente argomentate nel provvedimento stesso (cfr. pag. 4), che «la vicenda oggetto di contestazione avrebbe imposto una pronuncia confermativa della sentenza di primo grado»; - rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali. Non sussistendo colpa della ricorrente nella proposizione del ricorso, dal momento che il dispositivo della sentenza impugnata consta della sola dichiarazione di inammissibilità dell'appello, non deve disporsi la condanna della stessa al pagamento della sanzione a favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 12 marzo 2025 Il Consigliere estensore Il Presid