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Ordinanza — n. 12801/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal as sentencing discretion and generic mitigating factors fall within trial court authority.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 12801/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The appellant challenged the sentence length and the denial of generic mitigating circumstances, arguing they were arbitrary. The court ruled that sentencing discretion belongs to the trial judge and that a sufficient justification for denying mitigating factors was already provided in the lower court's decision.

Regesto Legislator

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Art. 132, 133 cod. pen.; Sentencing discretion and the denial of generic mitigating circumstances fall within the trial court's authority, making appeals challenging the congruity of the sentence or the lack of mitigating factors inadmissible unless arbitrariness or illogical reasoning is proven.

Parole chiave

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sentencing discretion generic mitigating factors inadmissible appeal criminal procedure Corte di Cassazione false dichiarazioni senza giuramento inchiesta per falsità atti uso di false generalità

Disposizioni normative citate

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Art. 132 cod. pen.
Art. 133 cod. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013
pen., con la conseguenza che è inammissibile la doglianza che in Cassazione miri ad una nuova valutazione della sua congruità ove la relativa determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e sia sorretta da sufficiente motivazione (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013 - dep.
Sez. 3, n. 1182 del 17/10/2007
Sez. 3, n. 1182 del 17/10/2007 - dep.
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SIMONETTA GIUSEPPE nato a DINAMI il 19/09/1968 avverso la sentenza del 03/07/2024 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere IRENE SCORDAMAGLIA;

RITENUTO IN FATTO

- che, con l'impugnata sentenza, la Corte di Appello di Torino ha confermato la condanna inflitta a SIMONETTA GIUSEPPE per il reato di cui agli artt. 48 e 479 cod. pen. (fatto commesso in Mondovì il 9 novembre 2016); - che l'atto di impugnativa nell'interesse dell'imputato consta di un solo motivo;

CONSIDERATO IN DIRITTO

- che il proposto motivo, proteso a censurare l'operata graduazione della pena, nonché il diniego delle circostanze attenuanti generiche, oltre che replicare senza alcun elemento di effettiva novità i rilievi articolati con i motivi di gravame, pur correttamente e congruamente disattesi dal giudice di appello, prospetta questioni non consentite nel giudizio di legittimità e, comunque, manifestamente infondate, posto che la graduazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt.132 e 133 cod. pen., con la conseguenza che è inammissibile la doglianza che in Cassazione miri ad una nuova valutazione della sua congruità ove la relativa determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e sia sorretta da sufficiente motivazione (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013 - dep. 04/02/2014, Rv. 259142;

Sez. 3, n. 1182 del 17/10/2007 - dep. 11/01/2008, Rv. 238851), come nel caso di specie (vedasi pag. 5 della sentenza impugnata, in cui la Corte territoriale ha giustificato lo scostamento della pena inflitta dal minimo edittale con la gravità della condotta tenuta dall'imputato), e tenuto conto della consolidata giurisprudenza di legittimità, secondo cui, nel motivare il diniego delle attenuanti generiche, è sufficiente un congruo riferimento, da parte del giudice di merito, agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti, come parimenti avvenuto nel caso che occupa (vedasi pag. 5 della sentenza impugnata, in cui la Corte territoriale ha giustificato il detto diniego in considerazione: dei plurimi e in parte specifici precedenti dell'imputato e dell'assenza di alcuna condotta riparatorio o risarcitoria, suscettibile di essere positivamente valutata); - rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 12 marzo 2025 Il Consigliere esten