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Ordinanza — n. 12795/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal for inadmissibility due to generic appeal grounds lacking specific mitigating circumstances evidence.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 12795/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Italian Supreme Court declared Alessandro Forn's cassation appeal inadmissible and ordered him to pay court costs. Forn argued that the Court of Appeal erred in denying statutory mitigating circumstances under Article 62-bis of the Penal Code, but the Court found his appeal grounds were too generic. The court ruled that because the original appellate appeal failed to provide specific positive evidence for unnamed mitigating circumstances, the current cassation argument also lacks admissibility.

Regesto Legislator

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Art. 62-bis cod. pen.; Art. 360, n. 1, lett. b) c.p.p.: An appeal is inadmissible if it relies on grounds that were previously rejected in the appellate judgment for lacking specific factual support, as generic assertions without positive evidence cannot be examined at the cassation level.

Parole chiave

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cassation appeal inadmissibility generic appeal grounds mitigating circumstances denial Article 62-bis Penal Code lack of positive evidence bancarotta fraudolenta irregolarità finanziarie cattiva gestione

Disposizioni normative citate

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Art. 62-bis cod. pen.
- che il motivo di ricorso, che deduce il vizio di motivazione in relazione al diniego di riconoscimento delle circostanze attenuanti ex art. 62 -bis cod.
Art. 360, n. 1, lett. b) c.p.p.
art. 62 -bis cod. pen
- che il motivo di ricorso, che deduce il vizio di motivazione in relazione al diniego di riconoscimento delle circostanze attenuanti ex art. 62 -bis cod.
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FORNI ALESSANDRO nato a BOLOGNA il 21/04/1974 avverso la sentenza del 04/06/2024 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere IRENE SCORDAMAGLIA;

RITENUTO IN FATTO

- che FORNI ALESSANDRO ricorre per cassazione, a mezzo del difensore, articolando un solo motivo, avverso la sentenza della Corte di Appello di Bologna in data 4 giugno 2024, che ha confermato la condanna inflittagli per il delitto di cui all'art. 217, comma 2, L.F. (fatto commesso in Bologna il 17 gennaio 2017);

CONSIDERATO IN DIRITTO

- che il motivo di ricorso, che deduce il vizio di motivazione in relazione al diniego di riconoscimento delle circostanze attenuanti ex art. 62 -bis cod. pen., è inammissibile in quanto sconta l'inammissibilità originaria, da conclamata genericità, del corrispondente motivo di appello, che si era limitato ad instare per il riconoscimento delle circostanze innominate senza allegare a sostegno alcun elemento positivamente valutabile; - ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 12 marzo 2025 Il consigliere estensore Presiden