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Ordinanza — n. 12794/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to manifestly unfounded grounds regarding conditional sentence suspension.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 12794/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the cassation appeal filed by Galli Fausto inadmissible, ordering him to pay procedural costs and a fine. The appellant challenged a second-instance judgment confirming his conviction for recidivism, arguing four legal errors concerning the denial of conditional sentence suspension and the prognostic assessment. The court rejected these claims as manifestly unfounded, noting that the lower court adequately cited relevant case law and the defendant's lack of repentance to justify its decision.

Regesto Legislator

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Art. 624-bis c.p.; Art. 617 c.p.p.: The cassation appeal is inadmissible when the grounds alleged are manifestly unfounded, as the lower court's reasoning regarding the denial of conditional sentence suspension is sufficiently supported by established jurisprudence and the defendant's criminal history.

Parole chiave

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conditional sentence suspension recidivism conviction cassation appeal inadmissibility manifestly unfounded grounds prognostic assessment imputazione di furto furto di lieve entità perseguimento penale per truffa

Disposizioni normative citate

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Art. 624-bis, comma 1, cod. pen.
- che GALLI FAUSTO ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Bologna in data 12 luglio 2024, che ha confermato la condanna inflittagli per il reato di cui all'art. 624-bis, comma 1, cod.
Art. 617 c.p.p.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 4, n. 4188 del 10/01/2023
Sez. 5, n. 9106 del 21/10/2019
Sez. 5, n. 9106 del 21/10/2019, dep.
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GALLI FAUSTO nato a VIGNOLA il 23/11/1968 avverso la sentenza del 12/07/2024 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere IRENE SCORDAMAGLIA;

RITENUTO IN FATTO

- che GALLI FAUSTO ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Bologna in data 12 luglio 2024, che ha confermato la condanna inflittagli per il reato di cui all'art. 624-bis, comma 1, cod. pen. (fatto commesso in Marano sul Panaro 1'8 aprile 2019); - che l'atto di impugnativa consta di quattro motivi; - che con memoria, depositata in Cancelleria tramite PEC il 27 gennaio 2025, il difensore del ricorrente ha chiesto che il ricorso, in quanto ammissibile, sia assegnato ad altra Sezione di questa Corte;

CONSIDERATO IN DIRITTO

- che tutti e quattro i motivi [che deducono rispettivamente: l'error iuris di avere il Giudice censurato considerato ostativa alla concessione della sospensione condizionale della pena una precedente condanna a pena sostitutiva; l'error iuris per non avere ammesso l'imputato alla sospensione condizionale con obblighi; il vizio di motivazione in ordine alle modalità di effettuazione del giudizio prognostico circa la ricaduta nel reato da parte dell'imputato; la reformatio in pejus della sentenza di primo grado che aveva dato atto dell'esistenza delle condizioni per concedere all'imputato stesso il beneficio stesso] sono manifestamente infondati: infatti, la Corte territoriale, attendendosi ai criteri interpretativi elaborati dalla giurisprudenza di legittimità in materia (da ultimo, Sez. 4, n. 4188 del 10/01/2023, Rv. 284092;

Sez. 5, n. 9106 del 21/10/2019, dep. 2020, Rv. 278685), ha indicato con adeguatezza le ragioni del suo giudizio prognostico circa la probabile ricaduta nel reato dell'imputato, richiamando i suoi numerosi precedenti penali, ancorché non specifici, e la sua mancanza di resipiscenza, non avendo sortito su di lui alcun effetto critico o, comunque, deterrente le precedenti condanne, tanto dimostrando la sua propensione a delinquere (vedasi pag. 5 della sentenza impugnata); - ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende;

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa