Italian Court dismisses appeal due to missing special power of attorney and inadmissible sentencing complaint.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal by Simone Giorgio inadmissible for failing to submit a special power of attorney required for absent defendants. The appellant argued against the sentencing severity, but the court rejected this as a matter of judicial discretion not reviewable at the appellate stage. Consequently, the appeal was dismissed, and the appellant was ordered to pay court costs and a fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 581, comma 1-quater, cod. proc. pen.; Artt. 132 e 133 cod. pen.: A special power of attorney is mandatory for appeals by absent defendants, and complaints regarding sentencing fall within the trial court's discretionary power and are inadmissible in the Court of Cassation.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SIMONE GIORGIA nato a BOLOGNA il 21/06/1990 avverso la sentenza del 03/07/2024 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere IRENE SCORDAMAGLIA;
RITENUTO IN FATTO
- che, con l'impugnata sentenza, la Corte di Appello di Bologna ha confermato la condanna inflitta a SIMONE GIORGIA per il delitto di cui all'art. 624 cod. pen. (fatto commesso in Valsamoggia 1'11 febbraio 2019); - che l'atto di impugnativa nell'interesse dell'imputata consta di un solo motivo;
CONSIDERATO IN DIRITTO
- premesso che il ricorso è inammissibile perché non corredato da procura speciale ai sensi dell' art. 581, comma 1-quater, cod. proc. pen., che pure sarebbe stata necessaria atteso che l'imputato ricorrente era stato dichiarato assente nel giudizio di primo grado, essendosi, quello di secondo grado, celebrato in forma cartolare, (cfr. Sez. 6, n. 2323 del 07/12/2023, dep. 2024, Rv. 285891, secondo cui, in tema di impugnazioni, è applicabile al ricorso per cassazione l'onere formale del deposito di specifico mandato ad impugnare rilasciato successivamente alla sentenza, come previsto dall'art. 581, comma 1-quater, cod. proc. pen. - introdotto dall'art. 33, comma 1, lett. d), d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 - stante l'esigenza che anche il giudizio di legittimità si svolga nei confronti di un assente "consapevole", così da limitare lo spazio di applicazione della rescissione del giudicato e dei rimedi restitutori), devesi riconoscere; - che il motivo di ricorso, proteso a censurare l'operata graduazione della pena, oltre che replicare senza alcun elemento di effettiva novità i rilievi articolati con i motivi di gravame, pur correttamente e congruamente disattesi dal giudice di appello, prospetta questione non consentita nel giudizio di legittimità e, comunque, manifestamente infondata, posto che la graduazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen., con la conseguenza che è inammissibile la doglianza che in Cassazione miri ad una nuova valutazione della sua congruità ove la relativa determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e sia sorretta da sufficiente motivazione (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013 - dep. 04/02/2014, Rv. 259142;
Sez. 3, n. 1182 del 17/10/2007 - dep. 11/01/2008, Rv. 238851), come nel caso di specie (vedasi pag. 2, punto 3.2, della sentenza impugnata in cui la Corte territoriale ha ritenuto che la pena inflitta, già determinata nel minimo edittale, non fosse suscettibile di ulteriori mitigazioni in ragione dei precedenti penali dell'imputata); - rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. P. Q.
M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 12 marzo 2025 Il Consigliere e