Italian Court dismisses appeal as inadmissible for generic grounds regarding lack of punishability due to minor offense.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible and ordered the appellant to pay court costs. The appellant argued against a conviction for theft based on the exclusion of punishability for minor offenses, but the defense failed to provide specific reasons. The court ruled that the lower court correctly assessed the offense's severity based on the value of stolen goods and the predatory nature of the act, rejecting the generic challenge.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 131-bis c.p.; Art. 133 c.p.: The exclusion of punishability for minor offenses requires a concrete assessment of the specific facts, including the value of the stolen item and the modus operandi, rather than a generic denial of the cause.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DE SIMONE PAOLA nato a REGGIO CALABRIA il 10/07/1983 avverso la sentenza del 22/05/2024 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere IRENE SCORDAMAGLIA;
RITENUTO IN FATTO
- che, con l'impugnata sentenza, la Corte di Appello di Bologna ha confermato la condanna inflitta a DE SIMONE PAOLA per il delitto di cui agli artt. 56, 110, 624 e 625, comma 1, n. 2 cod. pen. (fatto commesso in Castenaso il 9 novembre 2018); - che l'atto di impugnativa nell'interesse dell'imputata consta di un solo motivo; - che con memoria, trasmessa in Cancelleria tramite PEC in data 6 febbraio 2025, il difensore, lumeggiate le ragioni di ammissibilità del ricorso, ne ha chiesto l'accoglimento;
CONSIDERATO IN DIRITTO
- che il proposto motivo, proteso a censurare il diniego della causa di non punibilità ex art. 131-bis cod. pen., è generico, non consentito in questa sede e manifestamente infondato: infatti, la Corte territoriale, motivando l'impugnato diniego con l'evidenziare che il fatto ascritto all'imputata non potesse considerarsi di esigua offensività in ragione del valore non trascurabile del bene oggetto materiale del tento furto, della sua natura voluttuaria e delle modalità di sottrazione dello stesso frutto di una tecnica predatoria consolidata (vedasi pag. 3 della sentenza impugnata), ha mostrato di essersi attenuta ai principi di diritto secondo cui, ai fini della configurabilità della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, il giudizio sulla tenuità richiede una valutazione complessa e congiunta di tutte le peculiarità della fattispecie concreta, che tenga conto, ai sensi dell'art. 133, comma 1, cod. pen., delle modalità della condotta, del grado di colpevolezza da esse desumibile e dell'entità del danno o del pericolo (Sez.
U, n. 13681 del 25/02/2016, Rv. 266590), anche se non è necessaria la disamina di tutti gli elementi di valutazione previsti, essendo sufficiente l'indicazione di quelli ritenuti rilevanti (Sez. 7, n. 10481 del 19/01/2022, Rv. 283044), come accaduto nel caso di specie; - rilevato, dunque, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e che la ricorrente deve essere condannata al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 12 marzo 2025 Il Consigliere estensore Il Pre