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Ordinanza — n. 12789/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal claiming prescription extinction for fraud conviction due to recidiva extending the limitation period.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 12789/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared Vladimir Casian's appeal inadmissible, confirming his conviction for fraud aggravated by recidiva. Casian argued the crime had expired, but the court found the limitation period extended to thirteen and a half years due to the aggravated nature of the offense and prior interruptions. Consequently, the court rejected the prescription defense and ordered Casian to pay procedural costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 157, 161 cod. pen.; The limitation period for prosecution is calculated based on the maximum statutory penalty and is extended by half for each interruption, meaning recidiva does not shorten the term but rather increases the maximum penalty applicable for calculation purposes.

Parole chiave

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prescrizione reato recidiva penale limitazione prescrizione estinzione causa codice penale italiano falsa dichiarazione della parte inchiesta per falsità atti attendibilità dei testimoni

Disposizioni normative citate

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Art. 157 cod. pen.
Art. 99, comma 2, cod. pen.
pen., aggravato dalla recidiva ex art. 99, comma 2, cod. pen. (fatto commesso in Reggio Emilia il 22 ottobre 2012); - che l'atto di impugnativa nell'interesse dell'imputato consta di un solo motivo;
Art. 161, comma 2, cod. pen.
251, il cui computo è da effettuarsi secondo parametri oggettivi, generali e astratti»); tale termine deve essere ulteriormente aumentato di 1/2 ai sensi dell'art. 161, comma 2, cod.
Legge 5 dicembre 2005, n. 251
pen., come modificati dalla legge 5 dicembre 2005, n. 251, il cui computo è da effettuarsi secondo parametri oggettivi, generali e astratti»); tale termine deve essere ulteriormente aumentato di 1/2 ai sensi dell'art.
art. 495 cod. pen
- che, con l'impugnata sentenza, la Corte di Appello di Bologna ha confermato la condanna inflitta a CASIAN VLADIM1R per il reato di cui all'art. 495 cod. pen., aggravato dalla recidiva ex art.
art. 157 cod. pen

Giurisprudenza citata

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Sez. U, n. 30046 del 23/06/2022, Cirelli, Rv. 283328
Sez. U, n. 30046 del 23/06/2022, Cirelli, Rv. 283328, secondo cui «In tema di recidiva, il limite all'aumento di pena previsto dall'art.
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CASIAN VLADIMIR nato il 16/04/1974 avverso la sentenza del 18/06/2024 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere IRENE SCORDAMAGLIA;

RITENUTO IN FATTO

- che, con l'impugnata sentenza, la Corte di Appello di Bologna ha confermato la condanna inflitta a CASIAN VLADIM1R per il reato di cui all'art. 495 cod. pen., aggravato dalla recidiva ex art. 99, comma 2, cod. pen. (fatto commesso in Reggio Emilia il 22 ottobre 2012); - che l'atto di impugnativa nell'interesse dell'imputato consta di un solo motivo;

CONSIDERATO IN DIRITTO

- che il proposto motivo, che eccepisce l'estinzione del reato per intervenuta prescrizione, è manifestamente infondato, maturando la predetta causa estintiva soltanto in data 22 aprile 2026; questo perché: il reato contestato, punito con pena edittale pari nel massimo ad anni 6, è stato commesso in data 22 ottobre 2012; donde, ai sensi dell'art. 157 cod. pen., considerata la recidiva contestata e ritenuta di cui all'art. 99, comma 2, cod. pen., il tempo necessario a prescrivere il reato è pari, ad anni 9 (cfr. Sez. U, n. 30046 del 23/06/2022, Cirelli, Rv. 283328, secondo cui «In tema di recidiva, il limite all'aumento di pena previsto dall'art. 99, sesto comma, cod. pen. non rileva in ordine alla qualificazione della recidiva, prevista dal secondo e dal quarto comma del predetto articolo, come circostanza ad effetto speciale, né influisce sui termini di prescrizione, determinati ai sensi degli artt. 157 e 161 cod. pen., come modificati dalla legge 5 dicembre 2005, n. 251, il cui computo è da effettuarsi secondo parametri oggettivi, generali e astratti»); tale termine deve essere ulteriormente aumentato di 1/2 ai sensi dell'art. 161, comma 2, cod. pen., per effetto dell'intervenuta interruzione del corso della prescrizione, avendosi così un termine massimo di prescrizione pari a 13 anni e 6 mesi; - che la ritenuta inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende;

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 12 marzo 2025 Il Consigliere estensore Il Pre