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Ordinanza — n. 12786/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal as generic grievances lack specific evidence of trial court errors.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 12786/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared Samuel Cavassa's appeal inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. Cavassa challenged the lower court's conviction for theft and fraud, arguing the trial judges failed to properly evaluate evidence. The court rejected this because his complaints were merely generic restatements of issues already thoroughly examined and dismissed by the first-instance judges.

Regesto Legislator

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Art. 364, comma 1, lett. a) c.p.p.; Art. 365, comma 1, lett. a) c.p.p.: Appeals based on generic grievances regarding the evaluation of evidence are inadmissible if they do not allege specific, decisive, and unexpected misinterpretations of the probative sources.

Parole chiave

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generic grievances inadmissibility evaluation of evidence review specific misinterpretation requirement criminal appeal dismissal court costs and fine furto aggravato momento del reato difesa penale

Disposizioni normative citate

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Art. 364, comma 1, lett. a) c.p.p.
Art. 365, comma 1, lett. a) c.p.p.

Giurisprudenza citata

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Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019
Sez. 5, n. 11933 del 27/01/2005
277710; Sez. 5, n. 11933 del 27/01/2005, Rv.
Sez. U, n. 12 del 31/05/2000
Sez. U, n. 6402 del 30/04/1997
Sez. 3, n. 44418 del 16/07/2013
207944), come pure sarebbe stato necessario in presenza di un apparato giustificativo della decisione, desunto dalle conformi sentenze di merito nel loro reciproco integrarsi (Sez. 3, n. 44418 del 16/07/2013, Rv.
Sez. U, n. 24 del 24/11/1999
257595), che non si espone a rilievi di illogicità di macroscopica evidenza (Sez. U, n. 24 del 24/11/1999, Rv.
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CAVASSA SAMUEL nato a MALO il 27/03/1980 avverso la sentenza del 04/04/2024 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere IRENE SCORDAMAGLIA;

RITENUTO IN FATTO

- che, con l'impugnata sentenza, la Corte di appello di Venezia ha confermato la condanna inflitta a CAVASSA SAMUEL per il delitto di cui agli artt. 110, 624-bis, comma 1 e 3, in relazione all'art. 625, comma 1, n. 4 e 61 n. 5 cod. pen. (fatto commesso in Romano D'Ezzelino il 6 novembre 2016), aggravato dalla recidiva ex art. 99, comma 4, cod. pen.; - che l'atto di impugnativa nell'interesse dell'imputato consta di un solo motivo;

CONSIDERATO IN DIRITTO

- che il proposto motivo, con il quale si contesta, sotto l'egida del vizio di motivazione, l'affermazione di responsabilità dell'imputato in relazione al delitto come contestato e ritenuto (ossia, con le aggravanti di cui alla rubrica), è affidato a doglianze generiche, poiché meramente riproduttive di censure già adeguatamente vagliate e correttamente disattese dai giudici di merito (Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Rv. 277710; Sez. 5, n. 11933 del 27/01/2005, Rv. 231708) (cfr. pagg. 4 e 5 della sentenza impugnata), e non consentite nel giudizio di legittimità, in quanto unicamente dirette a sollecitare una preclusa rivalutazione e/o alternativa lettura delle fonti probatorie, al di fuori dell'allegazione di loro specifici, decisivi ed inopinabili travisamenti (Sez.

U, n. 12 del 31/05/2000, Rv. 216260 e n. 6402 del 30/04/1997, Rv. 207944), come pure sarebbe stato necessario in presenza di un apparato giustificativo della decisione, desunto dalle conformi sentenze di merito nel loro reciproco integrarsi (Sez. 3, n. 44418 del 16/07/2013, Rv. 257595), che non si espone a rilievi di illogicità di macroscopica evidenza (Sez. U, n. 24 del 24/11/1999, Rv. 214794); - rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende;

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa d