Italian Court dismisses appeal claiming motivation defects when prescription extinguishes the crime.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay costs and a fine. The appellant challenged a lower court's decision to dismiss charges due to prescription, arguing the judgment suffered from a motivation defect regarding the defendant's liability. The court rejected this claim, ruling that when a crime is extinguished by prescription, the appellate judge is legally obligated to declare the extinction immediately, making any alleged motivation flaws irrelevant in the final judgment.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 600 c.p.p.; In the presence of a cause for the extinction of a crime, defects in the motivation of the appealed judgment are not relevant in the jurisdictional phase, as the referring judge is obliged to immediately declare the extinguishing cause.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: HALILOVIC TARZAN nato a BOLOGNA il 14/11/1990 avverso la sentenza del 01/07/2024 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere IRENE SCORDAMAGLIA;
RITENUTO IN FATTO
- che, con l'impugnata sentenza, la Corte di appello di Bologna, in riforma della sentenza di condanna pronunciata nei confronti di HALILOVIC TARZAN per il delitto di cui agli artt. 110, 81, 624 e 625 n. 2 cod. pen., ha dichiarato non doversi procedere nei confronti dell'imputato per il delitto a lui ascritto perché estinto per intervenuta prescrizione (fatti commessi in Bologna il 1 ed il 5 novembre 2012) ed ha revocato le statuizioni civili; - che l'atto di impugnativa nell'interesse dell'imputato consta di un solo motivo;
CONSIDERATO IN DIRITTO
- che il motivo di ricorso, che deduce vizio di motivazione in relazione alla responsabilità dell'imputato, è manifestamente infondato, avuto riguardo al principio di diritto secondo cui «In presenza di una causa di estinzione del reato, non sono rilevabili in sede di legittimità vizi di motivazione della sentenza impugnata in quanto il giudice del rinvio avrebbe comunque l'obbligo di procedere immediatamente alla declaratoria della causa estintiva» (Sez. U, n. 35490 del 28/05/2009, Tettamanti, Rv. 244275); - ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 12 marzo 2025 Il Consigliere estensore