Cassation appeal dismissed for generic grounds regarding recidiva application under Italian Penal Code Article 99.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the sole ground raised by the appellant was generic and manifestly unfounded. The appellant argued that the recidiva under Article 99 of the Penal Code should not apply, but failed to provide a specific critique of the lower court's reasoning regarding the defendant's prior convictions. The court rejected this because the judgment adequately explained how the defendant's history demonstrated increased culpability and danger, aligning with established case law.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 99 cod. pen.; A cassation appeal based on a generic and unfounded claim of non-application of recidiva is inadmissible when the lower court's reasoning on the defendant's prior convictions and increased danger is logically sound and consistent with prevailing jurisprudence.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CATALANO CARLO nato a POMIGLIANO D'ARCO il 11/12/1979 avverso la sentenza del 09/07/2024 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere IRENE SCORDAMAGLIA;
RITENUTO IN FATTO
- che CATALANO CARLO ricorre per cassazione, a mezzo del difensore, articolando un solo motivo, avverso la sentenza della Corte di Appello di Bologna in data 9 luglio 2024, che ha confermato la condanna inflittagli per il delitto di cui agli artt. 110 e 624-bis, comma 2 cod. pen., aggravato dalla recidiva ex art. 99, comma 4, cod. pen. (fatto commesso in Bologna il 6 gennaio 2017);
CONSIDERATO IN DIRITTO
- che il proposto motivo, che deduce, sotto l'egida della violazione dell'art. 99 cod. pen. e del vizio di motivazione, l'insussistenza dei presupposti per l'applicazione della contestata e ritenuta recidiva di cui all'art. 99, comma 4, cod. pen., è generico e manifestamente infondato, perché formulato senza alcun confronto, men che meno critico, con il tenore della sentenza impugnata (vedasi pag. 3 della sentenza impugnata), che ha dato conto, con congrui riferimenti in fatto non illogicamente valutati, di come la recidiva non potesse essere disapplicata in ragione delle numerose condanne riportate dall'imputato, suscettibili di rivelarsi concretamente significative di un'accentuata sua colpevolezza e di una maggiore pericolosità, tanto in conformità all'insegnamento impartito dal dritto vivente in materia (Sez.
U, n. 32318 del 30/03/2023, Rv. 284878; Sez. U, n. 35738 del 27/05/2010, Rv. 247838); - ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 12 marzo 2025 Il consigliere estensore Il Presid