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Ordinanza — n. 12779/2025 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 12779/2025 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 12779/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: STOJANOVIC CELENTANO (CUI 04KGF5X) nato a LEGNAGO il 16/08/1999 avverso la sentenza del 28/03/2024 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere IRENE SCORDAMAGLIA; - che, con l'impugnata sentenza, la Corte di Appello di Venezia ha confermato la condanna inflitta a STOANOVIC CELENTANO per il delitto di cui agli artt. 110, 624-bis e 625, comma 1, n. 2 cod. pen. (fatto commesso in Villa Bartolomea il 1 ottobre 2017); - che l'atto di impugnativa nell'interesse dell'imputato consta di un solo motivo;

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 12779/2025 — snpen · Corte di Cassazione: 110, 624-bis e 625, comma 1, n. 2 cod. pen. (fatto commesso in Villa Bartolomea il 1 ottobre 2017); - che l'atto di impugnativa nell'interesse dell'imputato consta di un solo motivo;

Parole chiave

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imputazione di furto luogo del reato furto di lieve entità cosa rubata delitto contro i beni crimine
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: STOJANOVIC CELENTANO (CUI 04KGF5X) nato a LEGNAGO il 16/08/1999 avverso la sentenza del 28/03/2024 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere IRENE SCORDAMAGLIA;

RITENUTO IN FATTO

- che, con l'impugnata sentenza, la Corte di Appello di Venezia ha confermato la condanna inflitta a STOANOVIC CELENTANO per il delitto di cui agli artt. 110, 624-bis e 625, comma 1, n. 2 cod. pen. (fatto commesso in Villa Bartolomea il 1 ottobre 2017); - che l'atto di impugnativa nell'interesse dell'imputato consta di un solo motivo;

CONSIDERATO IN DIRITTO

- che il proposto motivo, con il quale ci si duole della mancata sostituzione della pena detentiva con la detenzione domiciliare, è generico e manifestamente infondato, avendo il Giudice censurato - come già il Tribunale (vedasi, inoltre, pag. 4 della sentenza di primo grado) - legittimamente assegnato valenza negativa, nell'ambito del giudizio prognostico richiesto ai fini della sostituzione della pena detentiva, alla condizione di recidivo nella commissione di delitti contro il patrimonio dell'imputato a dispetto della sua giovane età, di tale condizione essendo stata adeguatamente argomentata la sua negativa incidenza sull'adempimento delle prescrizioni correlate alla detenzione domiciliari (traendo, il prevenuto, le proprie fonti di sostentamento dalla commissione di delitti contro il patrimonio); - rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 12 marzo 2025 Il Consigliere estensore Il President