Italian court dismisses appeal as inadmissible due to abstract and non-specific arguments regarding non-punishment causes.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal by Ezzimbi Mohamed inadmissible and ordered him to pay court costs. The appellant argued for non-punishment under Article 129 of the Code of Criminal Procedure, but the court found these arguments abstract and lacking concrete connection to the lower court's reasoning. Consequently, the appeal was rejected because the claims were generic and failed to address the specific qualifications and sentencing issues raised in the appellate judgment.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 129 cod. proc. pen.; Art. 360, n. 1, lett. a) c.p.p.: An appeal alleging a defect in reasoning based on non-punishment causes is inadmissible if the arguments are indeterminate, abstract, and devoid of concrete links to the contested judgment's motivation.
Parole chiave
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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: EZZIMBI MOHAMMED CUI 01G4IHW nato il 16/11/1986 avverso la sentenza del 22/04/2024 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere IRENE SCORDAMAGLIA;
RITENUTO IN FATTO
- che, con l'impugnata sentenza, la Corte di appello di Venezia ha confermato la condanna inflitta a EZZIMBI MOHAMED per il delitto di cui agli artt. 624, 625, comma 2, in relazione al comma 1 n. 2 e 61 n. 5 cod. pen. (fatto commesso in Verona il 29 marzo 2019); - che l'atto di impugnativa nell'interesse dell'imputato consta di un solo motivo;
CONSIDERATO IN DIRITTO
- che il motivo di ricorso, che deduce vizio di motivazione in relazione alla sussistenza di eventuali cause di non punibilità ex art. 129 cod. proc. pen., è inammissibile in ragione della conclamata indeterminatezza ed aspecificità delle deduzioni articolate a sostegno, in quanto sviluppate tramite argomentazioni del tutto astratte, prive di qualsivoglia addentellato concreto alla motivazione della sentenza censurata (vedasi pagg. 3 — 5 della sentenza impugnata); in ogni caso il motivo è generico, non avendo ragione il Giudice censurato di motivare in maniera approfondita sulla responsabilità del ricorrente, essendo state articolate con l'atto di appello unicamente censure riguardanti la qualificazione giuridica del fatto, il diniego di applicazione dell'istituto di cui all'art. 131-bis cod. pen. e di circostanze attenuanti, il trattamento sanzionatorio; - ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende;
P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 12 marzo 2025 Il Consigliere estensore Il Pres