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Ordinanza — n. 12777/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal claiming vague reasoning regarding non-punishment causes under procedural code.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 12777/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal by Ezzimbi Mohamed inadmissible due to a single ground alleging vague reasoning on non-punishment causes. The appellant argued for non-punishment under Article 129 of the Code of Criminal Procedure, but the court found these arguments abstract and lacking concrete connection to the lower court's decision. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 129 cod. proc. pen.; Art. 360, n. 5 c.p.p.: An appeal alleging vague reasoning on non-punishment causes is inadmissible if the arguments are abstract and lack concrete connection to the contested judgment.

Parole chiave

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inadmissible appeal vague reasoning non-punishment causes procedural code abstract arguments Cassazione condanna aggravamento della pena

Disposizioni normative citate

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Art. 129 cod. proc. pen.
- che il motivo di ricorso, che deduce vizio di motivazione in relazione alla sussistenza di eventuali cause di non punibilità ex art. 129 cod.
Art. 360, n. 5 c.p.p.
art. 129 cod. proc. pen
- che il motivo di ricorso, che deduce vizio di motivazione in relazione alla sussistenza di eventuali cause di non punibilità ex art. 129 cod.
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: EZZIMBI MOHAMED (CUI 01G4IHW) nato il 16/11/1986 avverso la sentenza del 11/04/2024 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere IRENE SCORDAMAGLIA;

RITENUTO IN FATTO

- che, con l'impugnata sentenza, la Corte di appello di Venezia ha confermato la condanna inflitta a EZZIMBI MOHAMED per il delitto di cui agli artt. 624 e 625, comma 1, nn. 2 e 7 cod. pen. (fatto commesso in San Martino Buon Albergo 16 marzo 2019); - che l'atto di impugnativa nell'interesse dell'imputato consta di un solo motivo;

CONSIDERATO IN DIRITTO

- che il motivo di ricorso, che deduce vizio di motivazione in relazione alla sussistenza di eventuali cause di non punibilità ex art. 129 cod. proc. pen., è inammissibile in ragione della conclamata indeterminatezza ed aspecificità delle deduzioni articolate a sostegno, in quanto sviluppate tramite argomentazioni del tutto astratte, prive di qualsivoglia addentellato concreto alla motivazione della sentenza impugnata (vedasi pagg. 3 e 4); - ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 12 marzo 2025 Il Consigliere estensore Il President