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Ordinanza — n. 12647/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeals against aggravated theft convictions citing lack of specific arguments and statutory non-punibility thresholds.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 12647/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeals filed by Massimiliano Basilio and Salvatore Anastasio inadmissible, upholding their convictions for aggravated theft. The appellants argued for evidence exclusion and non-punibility under specific statutes, but the court found their arguments lacked the required specificity and failed to meet statutory sentencing thresholds. Consequently, the appeals were rejected, and the defendants were ordered to pay court costs.

Regesto Legislator

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Art. 609 c.p.p., comma 2; Art. 131-bis c.p.: Appeals must contain specific factual arguments to challenge evidence admissibility, and non-punibility clauses do not apply when the statutory minimum sentence exceeds the required limits.

Parole chiave

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inadmissible appeals specificity requirement evidence exclusion non-punibility threshold aggravated theft statutory sentencing limits court costs furto aggravato

Disposizioni normative citate

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Art. 609 c.p.p., comma 2
Art. 131-bis c.p.
Art. 1, comma 1, lett. c), n. 1), d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150
1), d.lgs. 10 ottobre 2022, n.
Art. 625 cod. pen.
131 bis per altro furto del 18 luglio 2018; per altro, oltre alla abitualità ostativa, e ben motivata, la norma non può essere applicata in quanto la pena minima è quella da tre a dieci anni di reclusione — essendovi la contestazione della doppia aggravante ex art. 625 nn.
Art. 625, comma 2 cod. pen.
131 bis per altro furto del 18 luglio 2018; per altro, oltre alla abitualità ostativa, e ben motivata, la norma non può essere applicata in quanto la pena minima è quella da tre a dieci anni di reclusione — essendovi la contestazione della doppia aggravante ex art. 625 nn.
art. 609 c.p

Giurisprudenza citata

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Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Boutartour
Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, Cariolo e altri
Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, Cariolo e altri, Rv.
Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009, Arnone e altri
260608; Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009, Arnone e altri, Rv.
Cass., Sez. 1, 9 giugno 2009, n. 26492, Bellocco
Cass., Sez. 1, 9 giugno 2009, n. 26492, Bellocco, Rv 244039 e Sez.
Sez. Un., 16 luglio 2009, n. 39061, De brio
26492, Bellocco, Rv 244039 e Sez. Un., 16 luglio 2009, n. 39061, De brio, Rv.
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Testo completo

e ORDINANZA sui ricorsi proposti da: BASILIO MASSIMILIANO nato a EBOLI il 23/06/1984 ANASTASIO SALVATORE nato a NAPOLI il 22/12/1973 avverso la sentenza del 28/06/2024 della CORTE D'APPELLO DI SALERNO

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Rilevato che Massimiliano Basilio e Salvatore Anastasio ricorrono con unico atto avverso la sentenza della Corte di Appello di Salerno, che ha confermato quella del Tribunale salernitano che ha condannato Basilio per il delitto di furto aggravato commesso il 23 luglio 2019 alla pena a quattro mesi di reclusione ad euro 120 di multa, nonchè Anastasio per due delitti di furto aggravati, commessi il 22 e il 23 luglio 2019, alla pena di mesi sette di reclusione e euro 180,00 di multa; Considerato che il primo motivo di ricorso - che lamenta violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'attribuzione della responsabilità ad Antonio Basilio - non è deducibile in sede di legittimità, in quanto fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Boutartour, Rv. 277710;

Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, Cariolo e altri, Rv. 260608; Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009, Arnone e altri, Rv. 243838); per altro, la Corte di appello ha esplicitato come non ricorra alcuna causa di inutilizzabilità della prova, essendo state rispettate le norme del codice di rito in materia, essendo stata edotta la dichiarante convivente di Basilio della facoltà di non deporre, facoltà non esercitata, riferendo la stessa che la propria autovettura, immortalata dal sistema di videosorveglianza del supermercato, all'atto del secondo furto, era nella disponibilità di Basilio (vedi pag. 5); per altro, il motivo è anche aspecifico, in quanto non allega la prova che avvenne la contestazione immediata della violazione delle regole di escussione della teste, dovendosi rilevare come la deduzione di inutilizzabilità, in relazione alla previsione dell'art. 609 c.p.p., comma 2, non comporta il dovere di ricercare gli elementi di fatto posti a fondamento delle medesime; sicché è onere della parte interessata offrirne una compiuta rappresentazione e dimostrazione nel ricorso, il che nel caso in esame non è avvenuto (cfr.

Cass., Sez. 1, 9 giugno 2009, n. 26492, Bellocco, Rv 244039 e Sez. Un., 16 luglio 2009, n. 39061, De brio, Rv. 244328: "Non compete alla Corte di cassazione, in mancanza di specifiche deduzioni, verificare se esistano cause di inutilizzabilità o di invalidità di atti del procedimento che non appaiano manifeste, in quanto implichino ia ricerca di evidenze processuali o di dati fattuali che è onere della parte interessata rappresentare adeguatamente"); Considerato che il secondo motivo di ricorso - che lamenta violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al mancato riconoscimento della causa di non punibilità prevista dall'art. 131-bis a favore di entrambi i ricorrenti - è manifestamento infondato, in quanto i vizi della motivazione dedotti non emergono dal provvedimento impugnato.

La Corte di appello ha fatto applicazione della norma, rilevando l'ostativa abitualità per Anastasio nella commissione delle due condotte di furto, facendo riferimento per Basilio ad una condotta di furto del 23 settembre 2022 e comunque all'applicazione dell'art. 131 bis per altro furto del 18 luglio 2018; per altro, oltre alla abitualità ostativa, e ben motivata, la norma non può essere applicata in quanto la pena minima è quella da tre a dieci anni di reclusione — essendovi la contestazione della doppia aggravante ex art. 625 nn. 2 e 7 cod. pen. che determina l'aumento ex art. 625, comma 2, cod. pen., non rilevando il bilanciamento, per quanto previsto dall'art. 131 bis, comma 5, cod. pen.

— quindi superiore alla soglia del «non superiore nel minimo a due anni» fissata per la causa di non punibilità attualmente vigente (comma 1, così modificato dall'art. 1, comma 1, lett. c), n. 1), d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150), nonché superiore ad anni cinque di reclusione rispetto alla pena massima prevista dall'art. 131 bis nella formulazione antecedente, vale a dire «non superiore nel massimo a cinque anni»; Rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili , con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 26 febbraio 2025 Il coniglier