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Ordinanza — n. 12645/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal claiming prescription due to special aggravating circumstances extending statute of limitations.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 12645/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, rejecting the claim that the crime had prescribed by the time of the appellate judgment. The appellant argued for prescription under Article 129 of the Code of Criminal Procedure, but the court found this infounded because special aggravating circumstances under Article 625 of the Penal Code extend the limitation period. Consequently, the court ruled that the offense committed in 2016 was still active and ordered the appellant to pay court costs.

Regesto Legislator

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Art. 129 c.p.p.; Art. 625 c.p.: The statute of limitations for a crime is calculated based on the maximum penalty including special aggravating circumstances, which extend the limitation period regardless of whether they are outweighed by mitigating factors in the sentencing balance.

Parole chiave

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statute of limitations special aggravating circumstances prescription of crime penal code provisions Court of Cassation inadmissible appeal sentencing balance prove acquisite illegalmente

Disposizioni normative citate

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Art. 129 c.p.p.
e condannato il ricorrente alla pena di mesi quattro di reclusione ed euro 120,00 di multa; Considerato che il primo ed unico motivo di ricorso - che lamenta violazione di legge in relazione alla mancata declaratoria di intervenuta prescrizione del reato ex art. 129 cod.
Art. 625 c.p.
280059 - 01); pertanto, nel caso in esame, concorrendo le aggravanti indicate dall'art. 625 nn.
Art. 69 c.p.
esclude espressamente che il giudizio di cui all'art. 69 cod.
Art. 157 c.p.
art. 129 cod. proc. pen
e condannato il ricorrente alla pena di mesi quattro di reclusione ed euro 120,00 di multa; Considerato che il primo ed unico motivo di ricorso - che lamenta violazione di legge in relazione alla mancata declaratoria di intervenuta prescrizione del reato ex art. 129 cod.
art. 69 cod. pen
esclude espressamente che il giudizio di cui all'art. 69 cod. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. 4, Sentenza n. 38618 del 05/10/2021
N. 15681 del 2017
N. 50995 del 2019
269669 - 01, N. 50995 del 2019 Rv.
Sez. 5, n. 27977 del 12/04/2022
Sez. U, n. 28953 del 27/04/2017
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MANGIAPIA EMANUELE nato a NAPOLI il 26/06/1997 avverso la sentenza del 21/10/2024 della CORTE D'APPELLO DI NAPOLI

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Rilevato che Emanuele Mangiapia ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Napoli, che ha confermato quella del Tribunale di Napoli Nord per il delitto di cui agli artt. 624 e 625 n.5, n.7 cod. pen. e condannato il ricorrente alla pena di mesi quattro di reclusione ed euro 120,00 di multa; Considerato che il primo ed unico motivo di ricorso - che lamenta violazione di legge in relazione alla mancata declaratoria di intervenuta prescrizione del reato ex art. 129 cod. proc. pen., maturata alla data della sentenza della Corte di appello - è manifestamente infondato perché in contrasto con il dettato normativo e la consolidata giurisprudenza di legittimità in materia; la Corte territoriale ha fatto corretta applicazione del principio, affermato più volte da questa Corte, secondo cui "ai fini della prescrizione del reato occorre tenere conto delle circostanze aggravanti ad effetto speciale, anche ove le stesse siano considerate subvalenti nel giudizio di bilanciamento con le concorrenti circostanze attenuanti, perché l'art. 157, comma 3, cod. pen. esclude espressamente che il giudizio di cui all'art. 69 cod. pen. abbia incidenza sulla determinazione della pena massima del reato" (Sez. 4 , Sentenza n. 38618 del 05/10/2021 Rv. to 282057 - 01; conf.:

N. 15681 del 2017 Rv. 269669 - 01 Rv. 269669 - 01, N. 50995 del 2019 Rv. 278058 - 01, N. 4687 del 2019 Rv. 275639 - 01, N. 21704 del 2019 Rv. 275821 - 01, N. 4178 del 2019 Rv. 274899 - 01, N. 8079 del 2017 Rv. 269129 - 01, N. 36258 del 2020 Rv. 280059 - 01); pertanto, nel caso in esame, concorrendo le aggravanti indicate dall'art. 625 nn. 5 e 7 cod. pen., irrilevante la prevalenza delle circostanze attenuanti generiche, per quanto ora evidenziato, ai fini della prescrizione trova applicazione l'art. 625, comma 2, cod. pen. che integra una aggravante 'indipendente' ma ad effetto speciale (cfr. da ultimo Sez. 5, n. 27977, udienza del 12/04/2022, La Notte, non massimata), in quanto comporta un aumento della pena superiore ad un terzo nella pena massima fino ad anni dieci di reclusione (il principio viene affermato 'a contrario' da Sez.

U, n. 28953 del 27/04/2017, S. Rv. 269784 - 01: ai fini della determinazione del tempo necessario per la prescrizione del reato, le circostanze c.d. indipendenti che comportano un aumento di pena non superiore ad un terzo non rientrano nella categoria delle circostanze ad effetto speciale); ne consegue che il delitto commesso il 4 maggio 2016 non era ancora estinto alla data della sentenza della Corte di appello, né quanto al termine complessivo a seguito di interruzione, che va a scadere il 4 maggio 2029, né quanto a quello 'breve', pure invocato dal ricorrente, in quanto fra la sentenza di primo grado (4 novembre 2016 - atto interruttivo) e quella di appello ( 21 ottobre 2024) non decorrono dieci anni;

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 26 febbraio 2025 Il consigliere esten