Cassation appeal dismissed for genericity and lack of specific grounds regarding trial renewal and evidence admissibility.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ruling that the appellant's complaint regarding the lack of trial renewal was too generic and unsupported by specific facts. The appellant argued that the identity document on the contract should have triggered a renewal of the proceedings, but the court found this argument insufficient to overturn the lower court's decision. Consequently, the appeal was rejected because the appellant failed to demonstrate how the alleged procedural defect impacted the overall evidence evaluation.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 603 cod. proc. pen.; Art. 195 cod. proc. pen.: An appeal to the Court of Cassation must specify the acts affected by the alleged procedural defect and demonstrate their decisive impact on the judgment; generic complaints without specific identification of the violated acts are inadmissible.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
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Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DEL GIUDICE MARCO nato a NAPOLI il 09/03/1988 avverso la sentenza del 22/03/2024 della CORTE D'APPELLO DI CATANIA
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Rilevato che Marco Del Giudice ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Catania, che ne ha confermato la responsabilità per il delitto di cui agli artt. 494, 489, 480 e 61 n.2. cod. pen., condannandolo alla pena di otto mesi di reclusione e al pagamento delle spese processuali; Considerato che l'unico motivo di ricorso lamenta violazione di legge penale e vizio di motivazione in ordine alla mancata rinnovazione dibattimentale di cui all'art. 603 cod. proc. pen.: il motivo è generico e manifestamente infondato. Il Giudice di appello ha dato conto degli elementi sulla base dei quali ha ritenuto di individuare l'imputato nel sedicente Emiliano Tarana, in forza della circostanza che il documento di identità in copia allegato al contratto recava proprio l'effigie di Marco Del Giudice: con questo dato non si confronta il ricorso, il che lo rende aspecifico; inoltre tale argomento, richiamato dalla sentenza impugnata, per un verso esclude la decisività della doglianza, quanto alla inutilizzabilità delle dichiarazioni rese dal teste di polizia giudiziaria in violazione dell'art. 195 cod. proc. pen.
— per altro genericamente dedotta con il motivo di ricorso — poiché in tema di ricorso per cassazione, è onere della parte che eccepisce l'inutilizzabilità di atti processuali indicare, pena l'inammissibilità del ricorso per genericità del motivo, gli atti specificamente affetti dal vizio e chiarirne altresì la incidenza sul complessivo compendio indiziario già valutato, sì da potersene inferire la decisività in riferimento al provvedimento impugnato (Sez. Un., n. 23868 del 23/04/2009 - dep. 10/06/2009, Fruci, Rv. 243416); per altro verso, il suddetto argomentare della Corte di appello, contiene la giustificazione della omessa rinnovazione istruttoria, in conformità ai solidi principi, ribaditi dalla giurisprudenza di questa Corte, secondo cui "la rinnovazione dell'istruttoria nel giudizio di appello, attesa la presunzione di completezza dell'istruttoria espletata in primo grado, è un istituto di carattere eccezionale al quale può farsi ricorso esclusivamente allorché il giudice ritenga, nella sua discrezionalità, di non poter decidere allo stato degli atti" (Sez.
U, Sentenza n. 12602 del 17/12/2015 Ud., Rv. 266820 - 01), tenuto anche in conto che il giudice di appello ha l'obbligo di motivare espressamente sulla richiesta di rinnovazione del dibattimento solo nel caso di suo accoglimento, mentre, qualora ritenga di respingerla, può anche motivarne implicitamente il rigetto, evidenziando la sussistenza di elementi sufficienti ad affermare o negare la responsabilità del reo (Sez. 4, n. 1184 del 03/10/2018, dep. 2019, Motta Pelli, Rv. 275114 - 01; Sez. 3 n. 24294 del 7 aprile 2010, D.S.B., rv 247872; Sez. 6 n. 5782/07 del 18 dicembre 2006, Gagliano, rv 236064); d'altro canto la sentenza di primo grado, fatta propria da quella qui impugnata, riferiva come Tarana avesse denunciato il furto della patente e della carta di identità;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 26 febbraio 2025 Il consgiliere estens