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Ordinanza — n. 12636/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal for introducing 'innocuous forgery' claim for the first time in final appeal stage.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 12636/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the appellant raised the 'innocuous forgery' defense for the first time during the final appeal stage. The appellant argued the false energy performance certificate was harmless, but this issue was not specifically raised in the appeal act. The court rejected this late introduction as procedurally impermissible and inconsistent with established case law regarding the 'innocuous forgery' doctrine.

Regesto Legislator

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Art. 606, comma 3, c.p.p.; Art. 482, c.p.; The claim of 'innocuous forgery' cannot be raised for the first time in the appeal stage against a specific point of the decision already under review.

Parole chiave

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innocuous forgery final appeal stage procedural inadmissibility energy performance certificate first time introduction uso di un documento falso apparecchi a gas false dichiarazioni

Disposizioni normative citate

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Art. 606, comma 3, c.p.p.
Art. 482, c.p.
Art. 477, c.p.
482, in relazione all'art. 477, cod.

Giurisprudenza citata

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Sez. 2, n. 32780 del 13/07/2021, De Matteis
Sez. 2, n. 19411 del 12/03/2019, Furlan
Sez. 2, n. 19411 del 12/03/2019, Furlan, Rv.
Sez. 2, n. 34044 del 20/11/2020, Tocco
Sez. 2, n. 34044 del 20/11/2020, Tocco, Rv.
Sez. 3, n. 27256 del 23/07/2020, Martorana
280306; Sez. 3, n. 27256 del 23/07/2020, Martorana, Rv.
Sez. 5, n. 5896 del 29/10/2020
Sez. 5, n. 47601 del 26/05/2014, Lannberti
Sez. 5, n. 47601 del 26/05/2014, Lannberti, Rv.
Sez. 5, n. 2809 del 17/10/2013, Ventriglia
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DELIA GASPARE nato a PALERMO il 02/09/1984 avverso la sentenza del 30/05/2024 della CORTE D'APPELLO DI PALERMO Rilevato che Gaspare Delia ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Palermo, che ha confermato la sentenza del Tribunale palermitano, condannando l'imputato alla pena di quattro mesi di reclusione e al pagamento delle spese processuali, in ordine al delitto previsto dall'art. 482, in relazione all'art. 477, cod. pen. per aver contraffatto un attestato di prestazione energetica cd.

A.P.E. relativo ad un edificio privato; Considerato che il primo ed unico motivo di ricorso - che lamenta violazione di legge per non aver ritenuto il falso innocuo - è inedito e manifestamente infondato. E' un motivo inedito in quanto con l'atto di appello non veniva dedotta specificamente la natura innocua del falso, cosicché la sentenza qui impugnata non era tenuta a dare una risposta sul punto; difatti, «deve ritenersi sistematicamente non consentita (non soltanto per le violazioni di legge, per le quali cfr. espressamente art. 606, comma 3, c.p.p.) la proponibilità per la prima volta in sede di legittimità, con riferimento ad un capo e ad un punto della decisione già oggetto di appello, di uno dei possibili vizi della motivazione con riferimento ad elementi fattuali richiamabili, ma non richiamati, nell'atto di appello: solo in tal modo è, infatti, possibile porre rimedio al rischio concreto che il giudice di legittimità possa disporre un annullamento del provvedimento impugnato in relazione ad un punto della decisione in ipotesi inficiato dalla mancata/contraddittoria/manifestamente illogica considerazione di elementi idonei a fondare il dedotto vizio di motivazione, ma intenzionalmente sottratti alla cognizione del giudice di appello.

Ricorrendo tale situazione, invero, da un lato il giudice della legittimità sarebbe indebitamente chiamato ad operare valutazioni di natura fattuale funzionalmente devolute alla competenza del giudice d'appello, dall'altro, sarebbe facilmente diagnosticabile in anticipo un inevitabile difetto di motivazione della sentenza d'appello con riguardo al punto della decisione oggetto di appello, in riferimento ad elementi fattuali che in quella sede non avevano costituito oggetto della richiesta di verifica giurisdizionale rivolta alla Corte di appello, ma siano stati richiamati solo ex post a fondamento del ricorso per cassazione» (così Sez. 2, n. 32780 del 13/07/2021 , De Matteis, Rv. 281813;

Sez. 2, n. 19411 del 12/03/2019, Furlan, Rv. 276062, in motivazione; in senso conforme, ex plurimis, v. Sez. 2, n. 34044 del 20/11/2020, Tocco, Rv. 280306; Sez. 3, n. 27256 del 23/07/2020, Martorana, Rv. 279903; Sez. 3, n. 57116 del 29/09/2017, B., Rv. 271869; Sez. 2 2, n. 29707 del 08/03/2017, Galdi, Rv. 270316; Sez. 2, n. 8890 del 31/01/2017, Li Vigni, Rv. 269368). Comunque, anche a voler superare la prima ragione di inammissibilità, il motivo è comunque aspecifico a fronte della affermazione del Tribunale che escludeva con chiarezza e in modo puntuale la natura innocua del falso — cfr. fol.

12. Peraltro, la doglianza di appello, che lamentava che l'imputato potesse portare a termine il suo incarico professionale anche senza allegare il documento falso, censura qui riproposta, non si confronta con la consolidata giurisprudenza di legittimità. In particolare, questa Corte ha chiarito che ricorre il cosiddetto "falso innocuo" nei casi in cui l'infedele attestazione (nel falso ideologico) o l'alterazione (nel falso materiale) siano del tutto irrilevanti ai fini del significato dell'atto e non esplichino effetti sulla sua funzione documentale, non dovendo l'innocuità essere valutata con riferimento all'uso che dell'atto falso venga fatto (Sez. 5, n. 5896 del 29/10/2020, Rv. 280453 - 01;

Sez. 5, n. 47601 del 26/05/2014, Lannberti, Rv. 261812 - 01; Sez. 5, n. 2809 del 17/10/2013, dep. 2014, Ventriglia, Rv. 258946 - 01). In sostanza l'uso dell'atto falso non può mai essere ritenuto in sé innocuo perché lo stesso uso non era necessario; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 26 febbraio 2025 Il consig e estensore DEPO