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Ordinanza — n. 12635/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal as specific and unfounded regarding bankruptcy fraud charges.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 12635/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible due to a lack of specificity and manifestly unfounded arguments. The appellant challenged the conviction for generic documentary bankruptcy fraud, claiming a contradiction with the acquittal on property bankruptcy fraud. The court rejected this, noting the appeal was not specific to the appellate court's reasoning and that the conviction relied on specific intent to hide debts, not just generic intent.

Regesto Legislator

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Art. 366 c.p.p.; Art. 367 c.p.p.: The appeal must be specific and founded; a generic complaint regarding a contradiction between acquittal on one charge and conviction on another is inadmissible if the conviction rests on distinct factual elements like specific intent to defraud creditors.

Parole chiave

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inadmissible appeal lack of specificity bankruptcy fraud generic intent contradiction in law documenti bancari irregolarità finanziarie documenti mancanti

Disposizioni normative citate

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Art. 366 c.p.p.
Art. 367 c.p.p.
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FINGO TULLIO nato a VASTO il 23/01/1962 avverso la sentenza del 08/04/2024 della CORTE D'APPELLO DI L'AQUILA Rilevato che Tullio Fingo ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di L'Aquila, che ha parzialmente riformato la sentenza del Tribunale di Pescara, assolvendo l'imputato per il reato di bancarotta patrimoniale e confermandola quanto alla responsabilità penale in ordine al delitto di bancarotta documentale generica, rideterminando la pena irrogata in anni due di reclusione oltre alle pene accessorie;

Considerato che il primo ed unico motivo di ricorso - che lamenta vizio di motivazione in ragione del contrasto tra la motivazione dell'assoluzione per insussistenza del fatto per bancarotta fraudolenta patrimoniale e la conferma della condanna per bancarotta fraudolenta documentale - risulta aspecifico, in quanto non si confronta con la sentenza impugnata. A ben vedere, a differenza di quanto evidenzia il ricorso, non per carenza di potere di gestione da parte dell'imputato, bensì per difetto della distrazione in sé, la Corte di appello ritiene l'insussistenza del delitto di bancarotta patrimoniale.

Diversamente, la motivazione impugnata conferma la responsabilità dell'imputato per il reato di bancarotta fraudolenta documentale generica: a riguardo per un verso richiama il ruolo di amministratore di diritto dell'imputato, come anche l'attribuzione a titolo di dolo e non di colpa, essendo funzionale alla eliminazione dei crediti dalla ,nuu contabilità: pertanto il motivo di ricorso è per un verso aspecifico perché non si confronta con tali argomentazioni e, per altro, inedito e manifestamente infondato: inedito in quanto con il motivo di appello non ci si doleva della attribuzione di responsabilità all'imputato per la bancarotta documentale, ma se ne chiedeva solo la derubricazione in bancarotta semplice, il che rende non consentito l'attuale motivo; in secondo luogo, a differenza del motivo che evoca la necessità del dolo specifico, per la bancarotta documentale in contestazione, di tipo generico, è richiesto il solo dolo generico, la cui prova non è stata tratta solo dalla condotta in sé di tenuta irregolare delle scritture, avendo invece la Corte territoriale richiamato anche la finalità di occultare i crediti, quindi un quid pluris che rende solida la motivazione di sussistenza del coefficiente psicologico;

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 26 febbraio 2025 Il consigliere estensore