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Ordinanza — n. 12634/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal for aggravated theft as grounds are repetitive and evidence is reliable.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 12634/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal filed by El Mehdi Gritet inadmissible and ordered him to pay court costs. The appellant argued violations regarding evidence rules and sentencing aggravations, but the court found these complaints to be mere repetitions of arguments already rejected at the appellate level without new argumentation. Consequently, the court upheld the lower court's conviction based on the combined reliability of pre-trial statements and witness testimony.

Regesto Legislator

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Art. 512, 526 c.p.p.; Art. 625 n.7, 62 n.4 c.p.: Appeals must provide specific, arguable criticism of the lower court's reasoning; generic repetitions of appellate grounds render an appeal inadmissible, and pre-trial statements remain decisive evidence if credibility is properly assessed.

Parole chiave

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inadmissible appeal repetitive grounds aggravated theft pre-trial statements witness credibility public exposure mitigating circumstances tentato furto

Disposizioni normative citate

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Art. 512 c.p.p.
Inoltre, il motivo di ricorso è manifestamente infondato perché le dichiarazioni predibattimentali acquisite ai sensi dell'art. 512 cod.
Art. 526 c.p.p.
Art. 625 n.7 c.p.
Art. 62 n.4 c.p.
pen.- è manifestamente infondato, ritenuto che, come più volte ribadito dalla giurisprudenza di questa Corte, il danno derivante da reato, per essere ritenuto tale da rendere l'imputato meritevole della mitigazione della pena ex art. 62, n.
art. 512 cod. proc. pen
Inoltre, il motivo di ricorso è manifestamente infondato perché le dichiarazioni predibattimentali acquisite ai sensi dell'art. 512 cod. proc. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Boutartour
Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, Cariolo e altri
Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, Cariolo e altri, Rv.
Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009, Arnone e altri
260608; Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009, Arnone e altri, Rv.
Sez. 4, n. 13384 del 15/02/2024, Massa
Sez. 4, n. 13384 del 15/02/2024, Massa, Rv.
Sez. 5, n. 6351 del 08/01/2021, Esposito
Sez. 2, n. 5049 del 22/12/2020, Di Giorgio
Sez. 4, n. 6635 del 19/01/2017, Sicu
280615; Sez. 4, n. 6635 del 19/01/2017, Sicu, Rv.
Sez. 4, n. 8530 del 13/02/2015, Chiefari
269241; Sez. 4, n. 8530 del 13/02/2015, Chiefari, Rv.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GRITET EI MEHDI nato in MAROCCO il 26/08/1992 avverso la sentenza del 28/05/2024 della CORTE D'APPELLO DI L'AQUILA Rilevato che El Mehdi Gritet ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di L'Aquila che ha confermato la sentenza del Tribunale di Teramo, che lo aveva condannato alla pena di anni uno e mesi sei di reclusione e di euro 200,00 di multa, oltre al pagamento delle spese processuali per il delitto di tentato furto aggravato; Considerato che, quanto al primo motivo di ricorso - che lamenta violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 512 e 526 cod. proc. pen., prospettando anche il travisamento della prova — va evidenziato che la doglianza non è deducibile in sede di legittimità come proposta, in quanto fondata su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello — cfr. primo e secondo motivo come ricapitolati dalla Corte di appello e non contestati — e puntualmente disattesi dalla Corte di merito, dovendosi le doglianze considerarsi non specifiche ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Boutartour, Rv. 277710;

Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, Cariolo e altri, Rv. 260608; Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009, Arnone e altri, Rv. 243838). Inoltre, il motivo di ricorso è manifestamente infondato perché le dichiarazioni predibattimentali acquisite ai sensi dell'art. 512 cod. proc. pen. possono costituire, conformemente all'interpretazione - avente natura di "diritto consolidato" - espressa dalla Grande Camera della Corte EDU con le sentenze 15 dicembre 2011, Al Khawaja e Tahery c/ Regno Unito e 15 dicembre 2015, Schatschaachwili c/ Germania, la base «esclusiva e determinante» dell'accertamento di responsabilità, Purché rese in presenza di «adeguate garanzie procedurali», individuabili nell'accurato vaglio di credibilità dei contenuti accusatori, effettuato anche attraverso lo scrutinio delle modalità di raccolta e nella compatibilità della dichiarazione con i dati di contesto (cfr.

Sez. 4, n. 13384 del 15/02/2024, Massa, Rv. 286348 - 01; conf.: N. 19864 del 2019 Rv. 276531 - 01, N. 2296 del 2014 Rv. 257771 - 01, N. 15492 del 2020 Rv. 27914$ - 01, N. 50994 del 2019 Rv. 278195 - 03). Nel caso in esame l'attendibilità della dichiarazione del teste — che aveva individuato in fotografia l'imputato quale concorrente nel reato di furto dello scooter e, poi, era divenuto irreperibile — viene tratta dalla deposizione della teste Mincioni, che riferisce una dinamica sovrapponibile a quella resa dall'irreperibile, per numero di persone e per modalità della condotta, come anche per caratteristiche, facendo riferimento alla circostanza che uno dei due ladri aveva un braccio ingessato e aggiungendo anche che i due ladri avevano parlato proprio con il teste resosi irreperibile, a riprova della diretta percezione degli eventi da parte di quest'ultimo.

Pertanto, manifestamente infondata è la doglianza a fronte della ricostruzione operata dai giudici di merito, in cui si afferma che la responsabilità del ricorrente è stata affermata attraverso l'utilizzo congiunto del verbale di SIT e la deposizione resa dalla teste Mincioni; Considerato che il secondo motivo di ricorso — che lamenta vizio di motivazione e violazione di legge in relazione all'art. 625 n.7 cod. pen. quanto alla esposizione alla pubblica fede - non è deducibile, come formulato, in sede di legittimità, in quanto fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello, disattesi dalla Corte di merito, per le ragioni già in precedenza esposte: nel caso di specie la contestazione mossa con il ricorso, a fronte della affermazione che lo scooter oggetto di furto fosse sulla pubblica via, risulta generica in quanto sarebbe dovuto essere contestato il risultato di prova sul punto con la deduzione di travisamento puntualmente argomentata, oltre che corredata dell'indicazione dell'atto probatorio travisato; né, tanto meno, si è prospettata altrimenti l'esclusione dell'aggravante dell'esposizione a pubblica fede perché in presenza di condizioni, da valutarsi in concreto, di sorveglianza e controllo continuativi, costanti e specificamente efficaci ad impedire la sottrazione della "res", ostacolandone la facilità di raggiungimento (Sez. 5, n. 6351 del 08/01/2021, Esposito, Rv. 280493 - 01; conf.

N. 14305 del 2008 Rv. 239488 - 01); Considerato che il terzo motivo di ricorso - che lamenta vizio di motivazione e violazione di legge in relazione all'attenuante dell'articolo 62 n.4. cod. pen.- è manifestamente infondato, ritenuto che, come più volte ribadito dalla giurisprudenza di questa Corte, il danno derivante da reato, per essere ritenuto tale da rendere l'imputato meritevole della mitigazione della pena ex art. 62, n.

4) cod. pen., deve essere lievissimo (Sez. 2, n. 5049 del 22/12/2020, dep. 2021, Di Giorgio, Rv. 280615; Sez. 4, n. 6635 del 19/01/2017, Sicu, Rv. 269241; Sez. 4, n. 8530 del 13/02/2015, Chiefari, Rv. 262450). Nel caso di specie la Corte territoriale motiva sul punto, ritenendo non di rilevanza minima il danno potenzialmente arrecato alla persona offesa dalla condotta de ricorrente; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 26 febbraio 2