Cassation court dismisses appeal against appellate court's sentence reduction for bankruptcy fraud due to procedural and substantive errors.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible, rejecting all five grounds raised by the appellant against the appellate court's sentence reduction. The appellant argued for procedural violations regarding the judge's signature and substantive errors in evaluating the bankruptcy administrator's credibility and the lack of accounting documents. The court ruled that these complaints were either generic, fact-based, or failed to demonstrate manifest illogicality, as the lower court's reasoning was legally sound and within its exclusive domain.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 546, 181, 185 cod. proc. pen.; Art. 125 cod. proc. pen.: Appeals alleging procedural defects like missing signatures or substantive errors in fact-finding are inadmissible unless they demonstrate manifest illogicality or constitute a specific critique of the evidence evaluation.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BATTELLO CRISTIAN nato a ODERZO il 18/09/1974 avverso la sentenza del 30/04/2024 della CORTE D'APPELLO DI TRIESTE Rilevato che Cristian Battello ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Trieste, che ha rideterminato la pena per il reato di cui all'art. 217, comma 2, I. fall., disapplicando la recidiva, in mesi quattro di reclusione con parziale riforma della sentenza del Tribunale di Pordenone, confermando la responsabilità dell'imputato in ordine al delitto di bancarotta societaria semplice di tipo documentale;
Considerato che il primo motivo di ricorso - che lamenta violazione di legge in relazione agli artt. 546, 181, 185 cod. proc. pen per mancata sottoscrizione della sentenza da parte del Presidente della Corte d'Appello - è aspecifico oltre che manifestamente infondato: a ben vedere dall'esame del fascicolo emerge che effettivamente in atti vi è una sentenza sottoscritta solo dall'estensore e non anche dal presidente, ma la stessa non reca il timbro del deposito con la relativa data, diversamente da quella che reca la sottoscrizione della presidente e l'apposizione del timbro di deposito.
Anche la doglianza rivolta alla correzione di errore materiale non rileva, in quanto la stessa riguardava il nome proprio dell'imputato e non la sottoscrizione della sentenza; ne consegue la genericità e la manifesta infondatezza del motivo; Rilevato che il secondo motivo di ricorso - che lamenta vizio di motivazione in relazione all'art. 125, comma 3, cod. proc. pen. in ordine alle ragioni per le quali la Corte di Appello ha ritenuto attendibile il curatore fallimentare - è versato in fatto e non consentito: va ricordato trattasi di valutazione di merito come tale insindacabile nel giudizio di legittimità, salva l'ipotesi in cui essa risulti manifestamente illogica e che sono inammissibili, il che nel caso in esame non è : pertanto, tutte le doglianze che "attaccano" la persuasività, l'inadeguatezza, la mancanza di rigore o di puntualità, la stessa illogicità quando non manifesta, così come quelle che sollecitano una differente comparazione dei significati probatori da attribuire alle diverse prove o evidenziano ragioni in fatto per giungere a conclusioni differenti sui punti dell'attendibilità, della credibilità, dello spessore della valenza probatoria del singolo elemento (cfr.
Sez. 2, n. 9106 del 12/02/2021, Caradonna, Rv. 280747 - 01; Sez. 6, n. 13809 del 17 marzo 2015, 0., Rv. 262965); in definitiva, le diverse osservazioni del ricorrente non scalfiscono l'impostazione della motivazione e non fanno emergere profili di manifesta illogicità della stessa, finendo per risolversi in prospettazioni di diverse interpretazioni del materiale probatorio non proponibili in questa sede; Considerato che il terzo motivo di ricorso, che lamenta vizio di motivazione risultante dal verbale di audizione dell'amministratore dell'11.4.2017, denunciando la illogicità della motivazione sulla base della diversa lettura dei dati processuali o una diversa ricostruzione storica dei fatti o un diverso giudizio di rilevanza o comunque di attendibilità delle fonti di prova, non è consentito dalla legge, stante la preclusione per la Corte di cassazione non solo di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi, ma anche di saggiare la tenuta logica della pronuncia portata alla sua cognizione mediante un raffronto tra l'apparato argomentativo che la sorregge ed eventuali altri modelli di ragionamento mutuati dall'esterno (tra le altre, Sez.
U, n. 12 del 31/05/2000, Jakani, Rv. 216260); il giudice di merito, con motivazione esente da vizi logici, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento facendo applicazione di corretti argomenti giuridici ai fini della dichiarazione di responsabilità e della sussistenza del reato; Rilevato che il quarto motivo - che lamenta vizio di motivazione nella parte in cui la Corte fa coincidere il mancato rinvenimento della documentazione contabile con la sua assenza - non è deducibile in sede di legittimità, in quanto fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Boutartour, Rv. 277710;
Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, Cariolo e altri, Rv. 260608; Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009, Arnone e altri, Rv. 243838); Considerato che il quinto motivo - che lamenta vizio di motivazione in relazione alla mancata concessione delle attenuanti generiche- non è consentito in sede di legittimità ed è manifestamente infondato in presenza (si veda pag. 5 della sentenza impugnata) di una motivazione esente da evidenti illogicità, anche considerato il principio affermato da questa Corte, secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549 - 02;
Sez. 2, n. 3896 del 20/01/2016, De Cotiis, Rv. 265826 - 01; Sez. 3, n. 28535 del 19/03/2014, Lule, Rv. 259899; Sez. 6, n. 34364 del 16/06/2010, Giovane e altri, Rv. 248244); Rilevato che il giudice di merito, con motivazione esente da vizi logici, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento facendo applicazione di corretti argomenti giuridici ai fini della dichiarazione di responsabilità e della sussistenza del reato; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 26 febb