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Ordinanza — n. 12631/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal against theft conviction for lack of specific arguments and insufficient sentencing motivation.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 12631/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal by Jovanovic Toplica inadmissible and dismissed the conviction for theft. The appellant argued for a change in charge classification and lenient sentencing, but the court found these arguments merely repetitive of those already rejected at the appellate level. Furthermore, the court determined that the lower court's brief sentencing decision was legally sufficient without detailed justification for a penalty below the statutory average.

Regesto Legislator

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Art. 600 c.p.p.; Art. 601 c.p.p.: An appeal to the Court of Cassation is inadmissible if it merely reiterates arguments already rejected by the appellate court without providing specific, critical analysis, and a sentencing decision below the statutory average does not require detailed justification of discretionary criteria.

Parole chiave

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inadmissible appeal repetitive arguments theft conviction sentencing motivation statutory average penalty generic mitigating circumstances Court of Cassazione sanzione disciplinare dell'avvocato

Disposizioni normative citate

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Art. 56 cod. pen.
Art. 624-bis cod. pen.
Art. 133 cod. pen.
Infatti, quanto più il giudice intenda discostarsi dal minimo edittale, tanto più ha il dovere di dare ragione del corretto esercizio del proprio potere discrezionale, indicando specificamente, fra i criteri oggettivi e soggettivi enunciati dall'art. 133 cod.
Art. 600 c.p.p.
Art. 601 c.p.p.
art. 133 cod. pen
Infatti, quanto più il giudice intenda discostarsi dal minimo edittale, tanto più ha il dovere di dare ragione del corretto esercizio del proprio potere discrezionale, indicando specificamente, fra i criteri oggettivi e soggettivi enunciati dall'art. 133 cod.

Giurisprudenza citata

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Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Boutartour
Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, Cariolo e altri
Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, Cariolo e altri, Rv.
Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009, Arnone e altri
260608; Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009, Arnone e altri, Rv.
Sez 5, n. 48880 del 17/09/2018, S.
Sez. 5, n. 26749 del 11/04/2016, Ouerghi
274016-01; Sez. 5, n. 26749 del 11/04/2016, Ouerghi, Rv.
Sez. 3, n. 29968 del 22/02/2019, Del Papa
4 della sentenza impugnata) di una motivazione esente da evidenti illogicità; quanto alla misura della pena, basta considerare che vertendosi di una pena inferiore al medio edittale, non richiede una necessaria una specifica e dettagliata motivazione del giudice (Sez. 3, n. 29968 del 22/02/2019, Del Papa, Rv.
Sez. 6, n. 35346 del 12/06/2008, Bonarrigo
pen., quelli ritenuti rilevanti ai fini di tale giudizio (Sez. 6, n. 35346 del 12/06/2008, Bonarrigo, Rv.
Sez. 4, n. 46412 del 05/11/2015, Scarannozzino
(Sez. 4, n. 46412 del 05/11/2015, Scarannozzino, Rv.
Sez. 3, n. 38251 del 15/06/2016, Rignanese
265283), ovvero se il parametro valutativo è desumibile dal testo della sentenza nel suo complesso argomentativo e non necessariamente solo dalla parte destinata alla quantificazione della pena (Sez. 3, n. 38251 del 15/06/2016, Rignanese, Rv.
Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano
Sez. 2, n. 3896 del 20/01/2016, De Cotiis
Sez. 2, n. 3896 del 20/01/2016, De Cotiis, Rv.
Sez. 3, n. 28535 del 19/03/2014, Lule
265826 - 01; Sez. 3, n. 28535 del 19/03/2014, Lule, Rv.
Sez. 6, n. 34364 del 16/06/2010, Giovane e altri
259899; Sez. 6, n. 34364 del 16/06/2010, Giovane e altri, Rv.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: JOVANOVIC TOPLICA (Cui 00IKPAD ) nato in FRANCIA il 21/10/1973 avverso la sentenza del 07/06/2024 della CORTE D'APPELLO DI ROMA Rilevato che Toplica Jovanovic ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Roma che ha confermato quella del Tribunale di Tivoli, che ha condannato il ricorrente alla pena di due anni e quattro mesi di reclusione e alla multa di euro 600,00; Considerato che il primo motivo di ricorso - che lamenta violazione di legge e contraddittorietà della motivazione in relazione alla richiesta di derubricazione del delitto ascritto nell'ipotesi del tentativo ex artt. 56 e 624-bis cod. pen.- non è deducibile in sede di legittimità, in quanto fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Boutartour, Rv. 277710;

Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, Cariolo e altri, Rv. 260608; Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009, Arnone e altri, Rv. 243838); Rilevato, inoltre, che il motivo, deducendo errata qualificazione giuridica dei fatti contestati stante la natura tentata e non consumata del reato, è manifestamente infondato perché, dalla ricostruzione offerta dal giudice di merito, risulta che l'imputato ha conseguito, anche se per breve tempo, la piena, autonoma ed effettiva disponibilità della refurtiva (Sez 5, n. 48880 del 17/09/2018, S., Rv. 274016-01; Sez. 5, n. 26749 del 11/04/2016, Ouerghi, Rv. 267266 - 01);

Considerato che il secondo motivo di ricorso, - che lamenta vizio di motivazione in relazione alla mancata riforma della sentenza quoad poenam ed alla mancata concessione delle attenuanti generiche - non è deducibile in sede di legittimità ed è manifestamente infondato in presenza (si veda pag. 4 della sentenza impugnata) di una motivazione esente da evidenti illogicità; quanto alla misura della pena, basta considerare che vertendosi di una pena inferiore al medio edittale, non richiede una necessaria una specifica e dettagliata motivazione del giudice (Sez. 3, n. 29968 del 22/02/2019, Del Papa, Rv. 276288 - 01).

Infatti, quanto più il giudice intenda discostarsi dal minimo edittale, tanto più ha il dovere di dare ragione del corretto esercizio del proprio potere discrezionale, indicando specificamente, fra i criteri oggettivi e soggettivi enunciati dall'art. 133 cod. pen., quelli ritenuti rilevanti ai fini di tale giudizio (Sez. 6, n. 35346 del 12/06/2008, Bonarrigo, Rv. 241189); tuttavia, nel caso in cui venga irrogata, come nel caso in esame, una pena al di sotto della media edittale, non è necessaria una specifica e dettagliata motivazione da parte del giudice, essendo sufficiente il richiamo al criterio di adeguatezza della pena, nel quale sono impliciti gli elementi di cui all'art. 133 cod. pen. (Sez. 4, n. 46412 del 05/11/2015, Scarannozzino, Rv. 265283), ovvero se il parametro valutativo è desumibile dal testo della sentenza nel suo complesso argomentativo e non necessariamente solo dalla parte destinata alla quantificazione della pena (Sez. 3, n. 38251 del 15/06/2016, Rignanese, Rv. 267949).

Requisiti motivazionali sussistenti nella sentenza impugnata; quanto alle circostanze attenuanti generiche la doglianza è manifestamente infondata, considerato il principio affermato da questa Corte, secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549 - 02;

Sez. 2, n. 3896 del 20/01/2016, De Cotiis, Rv. 265826 - 01; Sez. 3, n. 28535 del 19/03/2014, Lule, Rv. 259899; Sez. 6, n. 34364 del 16/06/2010, Giovane e altri, Rv. 248244): nel caso in esame il fattore ostativo valutato — consistente nella circostanza che l'arrestarsi dei concorrenti del reato avvenne dopo alcuni chilometri a fronte dell'arrivo di altre pattuglie — risulta adeguatamente richiamato per escludere il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 26 febbraio 2025 Il c