Italian Court dismisses appeal for tax crime as costs are uncertain and defendant ignores key exclusion grounds.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal by Diomaiuta Raffaele inadmissible for failing to address substantive grounds regarding non-negligible deviations from the criminal threshold. The defendant argued that unaccounted electricity costs should be deductible, but the court rejected this due to the lack of certain and proven data. Consequently, the appeal was dismissed because the lower court's reasoning on the defendant's formal title versus actual control was sufficient and unchallenged.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 131 bis c.p.; Art. 109 c.p.: Costs and expenses related to revenue form taxable income and are deductible only if derived from certain and precise elements, even absent in accounting books, requiring judicial analysis of produced documents.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DIOMAIUTA RAFFAELE nato a CASTEL VOLTURNO il 24/04/1972 avverso la sentenza del 19/04/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE NOVIELLO; Il ricorso per conto di Diomaiuta Raffaele è inammissibile: a fronte di una articolata e adeguata motivazione in punto di esclusione della fattispecie ex art. 131 bis c.p. per discostamenti non irrisori dalla soglia di punibilità, mentre i lamentati costi per l'energia elettrica non computati correttamente non risultano considerati trattandosi di dati incerti e indimostrati da parte del ricorrente.
Ai fini del superamento delle soglie normative di punibilità nei reati tributari, le spese e gli oneri afferenti i ricavi e gli altri proventi, concorrono a formare il reddito, sono ammessi in deduzione se e nella misura in cui risultano da elementi certi e precisi anche quando non sono indicati nelle scritture contabili. (In applicazione del principio, la Corte ha affermato che il giudice ha l'onere di procedere ad una disamina analitica dei documenti prodotti per la quantificazione di costi la cui esistenza è rilevabile agli atti, anche in caso di irregolarità macroscopica, delle scritture contabili). (Sez. 3, n. 37131 del 09/04/2013, Siracusa, Rv. 257678 - 01) Tanto premesso, con evidenziazione quindi di un ricorso che trascura una parte del giudizio di condanna, si osserva come in sentenza si evidenzi che l'imputato non sarebbe risultato il mero titolare formale della società siccome intestatario di conti correnti della società su cui si effettuavano movimentazioni bancarie plurime e soggetto con cui esclusivamente i soggetti sentiti avevano riferito di avere avuto rapporti e solo in via aggiuntiva i giudici hanno comunque ribadito la responsabilità dell'imputato anche a volere ammettere una non dimostrata presenza di un diverso amministratore, di fatto.
Il ricorrente omette di contrastare le prime motivazioni sopra sintetizzate incentrando la sua censura sul secondo aspetto, così trascurando parte della motivazione di per sé idonea a supportare la decisione. Tenuto conto che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende, non potendosi escludere profili di colpa nella proposizione del ricorso.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in Roma i