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Ordinanza — n. 12604/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal on drug cultivation, ruling minor offense requires immediate and total yield assessment.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 12604/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal by Palumbo Sebastiano inadmissible regarding a drug cultivation charge. The lower court found the defendant guilty of cultivating 150 marijuana plants with advanced equipment, yielding over 200 grams, which exceeded the threshold for a minor offense. The court affirmed that assessing the minor offense status requires considering both the immediate extractable potency and the total yield at the end of the biological cycle, alongside the agent's average consumption needs.

Regesto Legislator

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Art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990; In cases of unauthorized cultivation of plants yielding narcotic substances, the minor offense characterization must account for both the immediately extractable active principle and the total yield at the end of the biological cycle, considering the agent's average consumption.

Parole chiave

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drug cultivation minor offense narcotic yield assessment biological cycle potency average consumption needs unauthorized plant growing Cassation inadmissibility drug quantity threshold fabbricazione di stupefacenti

Disposizioni normative citate

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Art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990

Giurisprudenza citata

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Sez. 4 - n. 35963 del 07/05/2019
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PALUMBO SEBASTIANO nato a VILLARICCA il 13/07/1993 avverso la sentenza del 24/06/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE NOVIELLO; Il ricorso per conto di Palumbo Sebastiano è inammissibile: ai fini della configurabilità della fattispecie del fatto di lieve entità di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 9 ottobre 1990, n. 309, nell'ipotesi di coltivazione non autorizzata di piante dalle quali sono estraibili sostanze stupefacenti, deve aversi riguardo sia al principio attivo ricavato nell'immediato, sia a quello ricavabile all'esito del ciclo biologico delle piante, sia ad una apparente destinazione per uso non esclusivamente personale, per tipo, qualità, quantità e livello di produzione, tenuto conto del fabbisogno medio dell'agente. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto immune da vizi la decisione del giudice di merito che aveva escluso l'ipotesi del fatto di lieve entità nella condotta di coltivazione, all'interno di un gazebo provvisto di lampada alogena e di impianti di ventilazione e di irrigazione, di 19 piante di marijuana, di circa 50 centimetri di altezza, con un principio attivo di circa 17 grammi, corrispondente a quasi 700 dosi) (Sez. 4 - n. 35963 del 07/05/2019 Ud. (dep. 13/08/2019 ) Rv. 276861 - 01).

Lungo tale linea interpretativa si pone la sentenza impugnata che valorizza la coltivazione di ben 150 piante, con l'ausilio di altro soggetto, le accortezze utilizzate, con attività scolta su luogo impervio, il dato ponderale e le dosi ricavabili ( 202,1) tutti elementi che rientrano nel fuoco di analisi della fattispecie invocata e che legittimamente hanno supportato la decisione contestata. Tenuto conto che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende, non potendosi escludere profili di colpa nella proposizione del ricorso.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 20