Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 12603/2025 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed because the applicant personally submitted the petition without valid grounds for inadmissibility.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 12603/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the criminal appeal filed by Mie Bakary inadmissible because it was personally submitted by the applicant. The court noted that no elements existed to suggest the applicant acted without fault regarding the cause of inadmissibility, citing Constitutional Court precedent. Consequently, the appeal was rejected, and the applicant was ordered to pay procedural costs and a fine of €3,000 to the Fine Fund.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 616 c.p.p.; Art. 13 Cost.; The personal submission of a criminal appeal by the applicant without valid grounds for inadmissibility renders the petition inadmissible, triggering the obligation to bear procedural costs and a fine.

Parole chiave

Generato dall'IA
criminal appeal inadmissibility personal submission procedural costs fine fund faultless error Corte di Cassazione ricorso per cassazione

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 616 c.p.p.
186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod.
Art. 13 Cost.
art. 616 cod. proc. pen
186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sentenza 13 giugno 2000, n. 186, Corte costituzionale
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MIE BAKARY nato il 11/09/1995 avverso la sentenza del 28/06/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLI(dato avviso alle parti;\ udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE NOVIELLO;

1. Il ricorso di Njie Bakary è inammissibile atteso che è stato presentato personalmente dall'interessato. Tenuto altresì conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in euro 3.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

2. Così deciso in Roma il 20.12.2024