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Ordinanza — n. 12602/2025 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 12602/2025 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 12602/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PELLEGRINO MARIANO nato a SAN SEVERO il 20/05/1983 avverso la sentenza del 13/03/2024 della CORTE APPELLO di TRENTOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE NOVIELLO; (2, 1. Il ricorso di Pellegrino Mariano che ha anche presentato memoria è inammissibile a fronte di una condanna per occultamento che integra una condotta permanente atteso che in tema di reati tributari, il delitto di occultamento della documentazione contabile ha natura di reato permanente, in quanto la condotta penalmente rilevante si protrae sino al momento dell'accertamento fiscale, come correttamente rilevato in sentenza con data corrispondente al 8 gennaio 2020, che coincide con il "dies a quo" da cui decorre il termine di prescrizione e anche il regime sanzionatorio applicabile e applicato. (Sez. 3, n. 5974 del 05/12/2012, dep. 2013, Pg in proc. buonocore, Rv. 254425 - 01).

Regesto Legislator

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art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 12602/2025 — snpen · Corte di Cassazione: Non può quindi che concludersi nel senso dell'inammissibilità del ricorso, stante la manifesta infondatezza dell'impugnazione. Tenuto altresì conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in euro 3.000,00.

Parole chiave

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omissione della contabilità tempestività tributaria sospensione della riscossione fiscale documenti mancanti ritardo ingiustificato dell'azione penale segreto fiscale

Disposizioni normative citate

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art. 616 cod. proc. pen
186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PELLEGRINO MARIANO nato a SAN SEVERO il 20/05/1983 avverso la sentenza del 13/03/2024 della CORTE APPELLO di TRENTOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE NOVIELLO; (2, 1. Il ricorso di Pellegrino Mariano che ha anche presentato memoria è inammissibile a fronte di una condanna per occultamento che integra una condotta permanente atteso che in tema di reati tributari, il delitto di occultamento della documentazione contabile ha natura di reato permanente, in quanto la condotta penalmente rilevante si protrae sino al momento dell'accertamento fiscale, come correttamente rilevato in sentenza con data corrispondente al 8 gennaio 2020, che coincide con il "dies a quo" da cui decorre il termine di prescrizione e anche il regime sanzionatorio applicabile e applicato. (Sez. 3, n. 5974 del 05/12/2012, dep. 2013, Pg in proc. buonocore, Rv. 254425 - 01).

Non può quindi che concludersi nel senso dell'inammissibilità del ricorso, stante la manifesta infondatezza dell'impugnazione. Tenuto altresì conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in euro 3.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 20.1