Criminal appeal dismissed for inadmissibility due to manifest unreasonableness and technical violation of procedural rules.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal by Tosini Francesco inadmissible due to manifest unreasonableness and a procedural violation regarding the exclusion of specific legal provisions. The appellant challenged a second-instance judgment based on technical findings and factual assessments that the court deemed valid and predominant. Consequently, the court ruled that the appeal lacked merit and imposed the procedural costs and a fine on the appellant.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 616 cod. proc. pen.; Art. 73 comma 5 DPR 309/90: An appeal is inadmissible when the grounds are manifestly unfounded and the exclusion of specific statutory provisions is legally justified by the facts.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: TOSINI FRANCESCO nato a BRESCIA il 22/05/1965 avverso la sentenza del 28/02/2024 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE NOVIELLO;
1. Il ricorso di Tosini Francesco è inammissibile a fronte di congrua motivazione che evidenzia la validità e prevalenza dell'accertamento tecnico e di mere valutazioni di fatto sviluppate sul punto. Adeguata è anche l'esclusione dell'art. 73 comma 5 DPR 309/90 a fronte di circa 200 dosi ricavabili. Non può quindi che concludersi nel senso dell'inammissibilità del ricorso, stante la manifesta infondatezza dell'impugnazione. Tenuto altresì conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in euro 3.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 20.12.202