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Ordinanza — n. 12600/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal on territorial jurisdiction outside Art. 24 bis Code of Criminal Procedure.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 12600/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared Fernanda Perinu's appeal inadmissible because it challenged a preliminary ruling on territorial jurisdiction not covered by Article 24 bis of the Code of Criminal Procedure. The court held that exceptions of territorial incompetence must be raised with the final judgment or within the specific procedural terms of Article 491, without introducing new arguments in a subsequent appeal. Consequently, the appeal was rejected as manifestly unfounded, and Perinu was ordered to pay the procedural costs and a fine to the Fine Fund.

Regesto Legislator

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Art. 24 bis cod. proc. pen.; Art. 491 cod. proc. pen.: An appeal challenging a preliminary ruling on territorial jurisdiction is inadmissible if it falls outside the scope of Article 24 bis, as such exceptions must be raised with the final judgment or within the strict procedural deadlines, preventing the introduction of new arguments in a subsequent appeal.

Parole chiave

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territorial jurisdiction Code of Criminal Procedure Article 24 bis procedural deadlines inadmissible appeal preliminary ruling manifestly unfounded incompetenza territoriale

Disposizioni normative citate

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Art. 24 bis cod. proc. pen.
Va qui altresì ribadito che diversamente da quanto emerge nel caso di specie che non attiene alla fattispecie ex art. 24 bis cod. proc. pen.„ in tema di rinvio pregiudiziale alla Corte di cassazione per la decisione sulla competenza per territorio ex art.
Art. 491 cod. proc. pen.
Art. 616 cod. proc. pen.
186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod.
d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150
art. 491 cod. proc. pen
art. 24 bis cod. proc. pen
Va qui altresì ribadito che diversamente da quanto emerge nel caso di specie che non attiene alla fattispecie ex art. 24 bis cod. proc. pen.„ in tema di rinvio pregiudiziale alla Corte di cassazione per la decisione sulla competenza per territorio ex art.
art. 616 cod. proc. pen
186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod.

Giurisprudenza citata

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Sez. 2, n. 4876 del 30/11/2016
pen., neanche se questi siano collegati a sopravvenienze istruttorie e potrebbero giustificare, in astratto, uno spostamento della competenza (Sez. 2, n. 4876 del 30/11/2016, dep.
Sez. 2, n. 1415 del 13/12/2013
Sez. 2, n. 1415 del 13/12/2013, dep.
Sez. 1, n. 46466 del 22/09/2023
Sez. 5, n. 43304 del 07/07/2023
Sez. 5, n. 43304 del 07/07/2023, Rv.
Sez. 6, n. 31809 del 10/05/2023
285233 - 01; Sez. 6, n. 31809 del 10/05/2023, Rv.
Sez. 6, n. 20612 del 12/04/2023
285089 - 01; Sez. 6, n. 20612 del 12/04/2023, Rv.
Sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PERINU FERNANDA nato a ROMA il 27/02/1968 avverso l'ordinanza del 19/09/2024 del GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di CIVITAVECCHIAdato avviso alle parti) udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE NOVIELLO;

1. Il ricorso di Perinu Fernanda è inammissibile atteso che si impugna ordinanza in materia di competenza territoriale al di fuori dei casi di cui all'art.24 bis cod. proc. pen., che si sarebbe dovuta contestare unitamente alla sentenza finale. Si è infatti precisato che l'eccezione di incompetenza territoriale, ritualmente prospettata dalle parti nel termine di cui all'art.491 cod. proc. pen. e respinta dal giudice, può essere riproposta con i motivi di impugnazione senza però introdurre argomentazioni ulteriori e diverse da quelle originarie; ne consegue che, in sede di legittimità, sono insindacabili gli aspetti relativi alla competenza territoriale non ritualmente sottoposti dalla parte entro i termini dell'art. 491 cod. proc. pen., neanche se questi siano collegati a sopravvenienze istruttorie e potrebbero giustificare, in astratto, uno spostamento della competenza (Sez. 2, n. 4876 del 30/11/2016, dep. 2017, Sacco, Rv. 269212;

Sez. 2, n. 1415 del 13/12/2013, dep. 2014, Chiodi, Rv. 258149). Va qui altresì ribadito che diversamente da quanto emerge nel caso di specie che non attiene alla fattispecie ex art. 24 bis cod. proc. pen.„ in tema di rinvio pregiudiziale alla Corte di cassazione per la decisione sulla competenza per territorio ex art. 24-bis cod. proc. pen., introdotto dall'art. 4, comma 1, d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, il giudice, investito della questione o che intenda rilevarla "ex officio", è tenuto, ai fini dell'ammissibilità del rinvio, a motivare la propria determinazione, analizzando la questione e compiendo una preliminare delibazione di non manifesta infondatezza della stessa, così da prospettare l'impossibilità di risolverla mediante l'utilizzo degli ordinari strumenti normativi (Sez. 1, n. 46466 del 22/09/2023, Rv. 285513 - 01;

Sez. 5, n. 43304 del 07/07/2023, Rv. 285233 - 01; Sez. 6, n. 31809 del 10/05/2023, Rv. 285089 - 01; Sez. 6, n. 20612 del 12/04/2023, Rv. 284720 - 01). Non può quindi che concludersi nel senso dell'inammissibilità del ricorso, stante la manifesta infondatezza dell'impugnazione. Tenuto altresì conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in euro 3.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso