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Ordinanza — n. 12599/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal against plea bargain due to inadmissible grounds regarding sentencing and waived defenses.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 12599/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the appeal filed by De Rosa Cristian inadmissible because it challenged a plea bargain judgment on grounds not permitted by law. The appellant argued for a violation of legal provisions and lack of motivation, but the court distinguished between admissible complaints regarding the parties' willingness to settle and inadmissible ones concerning sentencing or waived defenses. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 129 c.p.p.; Art. 599-bis c.p.p.: Appeals against plea bargain judgments are limited to defects in the parties' consent or the judge's ruling, excluding challenges to sentencing or waived defenses.

Parole chiave

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plea bargain appeal inadmissible grounds waived defenses sentencing review procedural costs commisurazione della pena per traffico di stupefacenti traffico di cocaina clausola di coscienza

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 129 c.p.p.
Art. 599-bis c.p.p.
nel quadro di decisione assunta ex art. 599 bis cod.
art. 129 cod. proc. pen
art. 599 bis cod. pen
nel quadro di decisione assunta ex art. 599 bis cod. pen., è inammissibile perché proposto avverso sentenza di concordato in appello per motivi non consentiti.
art. 599 bis cod. proc. pen
Invero è ammissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599 bis cod. proc. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. 2, n. 30990 del 01/06/2018
(Sez. 2, n. 30990 del 01/06/2018, Rv.
Sez. 2 n. 22002 del 10/04/2019, Marinello
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DE ROSA CRISTIAN nato a FRASCATI il 06/08/1995 avverso la sentenza del 19/06/2024 della CORTE APPELLO di ROMAc..lato avviso alle part-i, udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE NOVIELLO; o L'unico motivo di ricorso con cui De Rosa Cristian, condannato in materia di traffico di sostanze stupefacenti, deduce la mancanza, della motivazione e il vizio di violazione di legge in relazione all'art. 129 cod. proc. pen. nel quadro di decisione assunta ex art. 599 bis cod. pen., è inammissibile perché proposto avverso sentenza di concordato in appello per motivi non consentiti.

Invero è ammissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599 bis cod. proc. pen. che deduca motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato in appello, al consenso del Procuratore generale sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre sono inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati o alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. (Sez. 2, n. 30990 del 01/06/2018, Rv. 272969); Deve pertanto ritenersi che le uniche doglianze proponibili siano quelle relative ad eventuali vizi della sentenza rispetto alla formazione della volontà delle parti di accedere al concordato in appello, ed all'eventuale contenuto difforme della pronuncia del giudice di appello, mentre alcuno spazio può essere ammesso per quei vizi che attengano alla determinazione della pena e che non si siano trasfusi in una illegalità della sanzione inflitta (Sez. 2 n. 22002 del 10/04/2019, Marinello, Rv. 276102 - 01);

Tenuto conto che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende, non potendosi escludere profili di colpa nella proposizione del ricorso.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 20.12.