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Ordinanza — n. 12598/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to lack of civil party interest in purely penal suspension issues.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 12598/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal by Cirillo Valter inadmissible, ruling that the civil party lacks standing to intervene in cassation proceedings regarding conditional sentence suspension. The court held that since the civil party had already received compensation, they have no interest in debating strictly penalistic issues unrelated to their civil liability. Consequently, the appeal was rejected as manifestly unfounded, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine to the Fine Fund.

Regesto Legislator

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Art. 616 cod. proc. pen.; Art. 163 cod. pen.: The civil party who has already been awarded compensation cannot participate in cassation appeals concerning conditional sentence suspension, as these are strictly penalistic issues not incident to their civil liability.

Parole chiave

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conditional sentence suspension civil party standing cassation appeal inadmissibility penalistic issues procedural costs award restituzione del termine ritardo scusabile risarcimento per errore giudiziario

Disposizioni normative citate

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Art. 616 cod. proc. pen.
186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod.
Art. 163 cod. pen.
art. 163 cod. pen
art. 616 cod. proc. pen
186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod.

Giurisprudenza citata

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Sez. U, n. 37503 del 23/06/2022, Liguori
sez. 3 del 4.10.2023 rv. 285697 01
(sez. 3 del 4.10.2023 rv. 285697 01) Non può quindi che concludersi nel senso dell'inammissibilità del ricorso, stante la manifesta infondatezza dell'impugnazione.
sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CIRILLO VALTER nato a TERNI il 21/08/1965 avverso la sentenza del 31/05/2024 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE NOVIELLO;

1. Il ricorso di Cirillo Valter che ha presentato anche memoria è inammissibile atteso che a fronte della lamentata mancata determinazione del termine entro cui svolgere l'attività cui è subordinato il beneficio della sospensione condizionale della pena rileva il chiaro principio, di fatto escludente ogni vizio rilevabile in questa sede, per cui in caso di sospensione condizionale della pena subordinata all'adempimento di un obbligo risarcitorio, il termine entro il quale l'imputato deve provvedere allo stesso, che costituisce elemento essenziale dell'istituto, va fissato dal giudice in sentenza ovvero, in mancanza, dal giudice dell'impugnazione, anche d'ufficio, o da quello dell'esecuzione, fermo restando che, ove non venga in tal modo fissato, lo stesso viene a coincidere con la scadenza dei termini di cinque o due anni previsti dall'art. 163 cod. pen. decorrenti dal passaggio in giudicato della sentenza.(In motivazione la Corte ha precisato che l'omessa fissazione del termine si traduce in un vizio di violazione di legge della sentenza). (Sez.

U, n. 37503 del 23/06/2022, Liguori, Rv. 283577 - 01). In mancanza di gravame la lamentata integrazione con fissazione del termine non appare vizio rilevante in questa sede a fronte piuttosto della possibilità di agire in sede esecutiva. Sussiste inoltre articolata e coerente motivazione cui si oppone un mero giudizio rivalutativo del merito. La parte civile che ha depositato conclusioni non può svolgere interlocuzioni sui punti proposti. Invero in tema di impugnazioni non sussiste l'interesse della parte civile cui sia stato già riconosciuto in risarcimento del danno a partecipare al giudizio in cassazione su questioni in punto concernente la sospensione condizionale della pena trattandosi di profili strettamente penalistici non incidenti sulla responsabilità civile. (sez. 3 del 4.10.2023 rv. 285697 01) Non può quindi che concludersi nel senso dell'inammissibilità del ricorso, stante la manifesta infondatezza dell'impugnazione.

Tenuto altresì conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere dellé spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in euro 3.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso i