Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 12597/2025 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed for inadmissibility due to sufficient statutory motivation regarding generic mitigating circumstances.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 12597/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the appeal by Salamanca Carmelo inadmissible because the lower court's reasoning was sufficient to justify the denial of generic mitigating circumstances. The appellant argued for leniency based on his personality, but the court held that judges may select only the most relevant elements from Article 133 of the Penal Code to determine such benefits. Consequently, the appeal was rejected as manifestly unfounded, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 133 c.p.; Art. 616 cod. proc. pen.: The court may limit its examination to the most relevant elements regarding the offender's personality or the crime's nature when deciding on generic mitigating circumstances, rendering an appeal challenging this discretion inadmissible if the reasoning is adequate.

Parole chiave

Generato dall'IA
generic mitigating circumstances Article 133 Penal Code procedural inadmissibility offender personality procedural costs impugnabilità della decisione di rinvio motivi di cassazione condono delle spese procedurali

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 133 c.p.
Art. 616 cod. proc. pen.
186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod.
art. 133 c.p
art. 616 cod. proc. pen
186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Cass., Sez. 2, n. 3609/2011
Corte costituzionale, 13 giugno 2000, n. 186
Sez. 2, n. 3609/2011
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SALAMANCA CARMELO nato a CATANIA il 23/05/1985 avverso la sentenza del 07/03/2024 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE NOVIELLO;

1. Il ricorso di Salamanca Carmelo è inammissibile atteso che sussiste una adeguata motivazione, illustrativa della assenza di ragioni di supporto anche a fronte della personalità dell'imputato, in ordine alla esclusione delle generiche come prevalenti così che va richiamato il principio per cui ai fini della concessione o del diniego delle circostanze attenuanti generiche, così come ai fini del bilanciamento tra circostanze e della definitiva determinazione della pena, il giudice può limitarsi a prendere in esame, tra gli elementi indicati dall'art. 133 c.p., quello che ritiene prevalente e atto a determinare o meno il riconoscimento dei benefici invocati, sicché anche un solo elemento attinente alla personalità del colpevole o all'entità del reato ed alle modalità di esecuzione di esso può essere sufficiente in tal senso (così Cass., Sez. 2, n. 3609/2011, Rv. 249163).

Non può quindi che concludersi nel senso dell'inammissibilità del ricorso, stante la manifesta infondatezza dell'impugnazione. Tenuto altresì conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativannente fissata in euro 3.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

2. Così deciso in Roma il 20.