Recourse dismissed for inadmissibility due to adequate justification of recidivism and mere data re-evaluation.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court declared the appeal by Cursio Leonardo inadmissible because the lower court's reasoning regarding recidivism was sufficiently motivated. The appellant argued for a re-evaluation of the data, which the Court rejected as impermissible at this stage. Consequently, the Court upheld the original decision and ordered the appellant to bear the procedural costs and a fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 616 cod. proc. pen.; The Court may dismiss a recourse as inadmissible when the lower court's justification for applying recidivism is adequate, rejecting mere re-evaluation of data as an impermissible ground for appeal.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CURSIO LEONARDO nato a SAN MARCO IN LAMIS il 16/07/1964 avverso la sentenza del 11/01/2024 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE NOVIELLO;
1. Il ricorso di Cursio Leonardo è inammissibile a fronte di una più che adeguata motivazione in punto di ragioni giustificative della applicata recidiva. Di contro si propone sul punto una mera rivalutazione di dati, inammissibile in questa sede. Non può quindi che concludersi nel senso dell'inammissibilità del ricorso, stante la manifesta infondatezza dell'impugnazione. Tenuto altresì conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in euro 3.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 20.12.202