Criminal appeal dismissed as inadmissible for being merit-based and lacking proven mitigating circumstances.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared Giuseppe Libia's appeal inadmissible because it sought a re-evaluation of factual merits regarding invoice-based payments and asserted unproven mitigating circumstances. The lower court's reasoning was deemed adequate and coherent, rendering the appeal's arguments manifestly unfounded and purely assertive without evidence. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to bear the procedural costs and a fine of 3,000 euros.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 616 cod. proc. pen.; Art. 111 Cost.; The appeal is inadmissible if it constitutes a re-evaluation of the merits or relies on unproven facts, and the appellant bears the costs and fine when the appeal is declared inadmissible due to manifest unfoundedness.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LIBIA GIUSEPPE nato a BITONTO il 01/03/1950 avverso la sentenza del 29/02/2024 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE NOVIELLO;
1. Il ricorso di Libia Giuseppe è inammissibile siccome rivalutativo, assertivo ed esplorativo del merito in tema di considerazione della esistenza o meno di prestazioni richiamate in fattura, a fronte di una motivazione che appare adeguata e coerente. Quanto alle attenuanti generiche rivendicate, il motivo deduce circostanze non dimostrate e allegate e puramente asserite. Non può quindi che concludersi nel senso dell'inammissibilità del ricorso, stante la manifesta infondatezza dell'impugnazione. Tenuto altresì conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in euro 3.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 20.12.20