Italian court dismisses criminal appeal due to lack of mandatory legal representation by the appellant.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the criminal appeal inadmissible because the appellant filed it personally without a mandatory defense attorney. The court noted that the appellant did not demonstrate fault in missing the requirement for legal assistance. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine to the state.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 616 cod. proc. pen.; Art. 136 c.p.p.: An appeal in criminal proceedings is inadmissible if filed personally by the appellant without the necessary assistance of a defense attorney, unless specific exceptions regarding fault are met.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: COZZOLINO ROBERTO nato a NAPOLI il 19/01/1995 avverso la sentenza del 01/07/2024 del GIP TRIBUNALE di UDINEedato avviso alle parti.:2 udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE NOVIELLO; • 1. Il ricorso di Cozzolino Roberto è inammissibile siccome proposto dall'interessato personalmente senza la necessaria assistenza del difensore. Non può quindi che concludersi nel senso dell'inammissibilità del ricorso, stante la manifesta infondatezza dell'impugnazione. Tenuto altresì conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in euro 3.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 20.12.2024