Criminal appeal dismissed as merit review; minor drug possession facts deemed conclusive against appeal.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal by Hedhili Jamel inadmissible, ruling it as a merit review rather than a procedural challenge. The appellant argued for a re-evaluation of the minor drug possession facts, but the court found the evidence of cocaine weight and packaging conclusive. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 73 comma 5 DPR 309/90; Art. 616 c.p.p.: An appeal challenging a conviction for minor drug possession based on the weight of the substance is inadmissible if it merely re-evaluates the established facts without raising new legal grounds.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: HEDHILI .JAMEL nato a SIRACUSA il 25/04/1991 avverso la sentenza del 22/04/2024 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE NOVIELLO;
1. Il ricorso di Hedhili Jamel appare rivalutativo del merito a fronte di un giudizio di esclusione della fattispecie ex art. 73 comma 5 del DPR 309/90 argomentato sulla valorizzazione, congrua, dell'emersione accanto ad un piccolo involucro di droga di un panetto di cocaina, del relativo peso e di plurime dosi confezionabili. Non può quindi che concludersi nel senso dell'inammissibilità del ricorso, stante la manifesta infondatezza dell'impugnazione. Tenuto altresì conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in euro 3.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 20.12.202