Recourse dismissed due to adequate recidivism motivation and custodial interval restriction.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal by Akpothaber Elisha inadmissible because the lower court provided sufficient motivation regarding recidivism. The court found that the two overlapping convictions and the custodial interval between them were clearly established and not incoherent. Consequently, the appeal was rejected as manifestly unfounded, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 616 cod. proc. pen.; The appeal is inadmissible when the lower court's motivation regarding recidivism is adequate, demonstrating overlapping convictions and a custodial interval that renders the challenge manifestly unfounded.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: AKPOTHABER ELISHA nato il 24/03/1977 avverso la sentenza del 12/03/2024 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE NOVIELLO;
1. Il ricorso di Akpothaber Elisha è inammissibile atteso che sussiste una adeguata motivazione della recidiva che valorizza la sussistenza di due condanne tra loro sovrapponibili quanto ai fatti e rispetto alle quali in maniera non incoerente si evidenzia come l'intervallo di tempo sussistente sia connotato da una restrizione custodiale dell'imputato. Non può quindi che concludersi nel senso dell'inammissibilità del ricorso, stante la manifesta infondatezza dell'impugnazione. Tenuto altresì conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in euro 3.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
2. Così deciso in Roma il 20.12.2024