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Ordinanza — n. 12589/2025 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed as inadmissible for procedural violation and merit re-evaluation arguments.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 12589/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal by Zekjiri Djenet inadmissible due to a procedural violation regarding the scope of the appellate court's decision and the rejection of merit-based arguments. The appellant claimed a violation of law concerning the confirmation of a suspended sentence, but the court found the lower court had correctly addressed all devoluted issues and that the appellant's claims were merely re-evaluations of the merits. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine of 3,000 euros to the Fine Fund.

Regesto Legislator

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Art. 616 cod. proc. pen.; Art. 360, n. 1, lett. a) c.p.p.: An appeal is inadmissible if the appellate court has fully addressed the devoluted issues and the appellant's arguments constitute mere re-evaluations of the merits rather than legal violations.

Parole chiave

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procedural violation suspended sentence merit re-evaluation inadmissible appeal scope of devolution Cassazione ordinanza procedural costs pentito

Disposizioni normative citate

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Art. 616 cod. proc. pen.
186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod.
Art. 360, n. 1, lett. a) c.p.p.
art. 616 cod. proc. pen
186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod.

Giurisprudenza citata

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Sentenza 13 giugno 2000, n. 186, Corte costituzionale
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ZEKJIRI DJENET nato il 03/01/2001 avverso la sentenza del 26/03/2024 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE NOVIELLO;

1. li ricorso di Zekjiri Djenet in ordine al dedotto vizio di violazione di legge processuale correlato ad un dispositivo ritenuto privo di elementi essenziali quanto alla conferma della già applicata sospensione condizionale della pena è inammissibile siccome correttamente i giudici di appello si sono pronunziati su quanto devoluto e siccome come noto la sentenza di primo grado ove riformi la precedente deve esprimersi sulle parti riformate confermando nel resto la decisione impugnata come avvenuto nel caso di specie. Quanto al dedotto vizio di motivazione, si tratta di argomentazioni meramente rivalutative del merito come tali inammissibili in questa sede.

Non può quindi che concludersi nel senso dell'inammissibilità del ricorso, stante la manifesta infondatezza dell'impugnazione. Tenuto altresì conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativannente fissata in euro 3.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 20.1