Criminal appeal dismissed as inadmissible due to lack of mandatory legal representation by the appellant.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the criminal appeal filed by Belaabdouni El Mehdi inadmissible because it was submitted personally without the required assistance of a defense lawyer. The appellant argued for personal submission, but the court found no fault attributable to him regarding this procedural defect. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine of 3,000 euros to the Fine Fund.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 616 cod. proc. pen.; Art. 136 c.p.p.: A criminal appeal is inadmissible if filed personally by the interested party without the necessary assistance of a defense lawyer, unless the party can demonstrate fault in the determination of this cause of inadmissibility.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BELAABDOUNI EL MEHDI nato il 03/03/1996 avverso la sentenza del 04/06/2024 della CORTE APPELLO di ROMA"dato avviso alle pare udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE NOVIELLO;
1. Il ricorso di Belaabdouni El Mehdi è inammissibile siccome proposto personalmente dall'interessato e senza quindi la necessaria assistenza di un difensore. Non può quindi che concludersi nel senso dell'inammissibilità del ricorso, stante la manifesta infondatezza dell'impugnazione. Tenuto altresì conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in euro 3.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 20.12.2024