Criminal appeal dismissed for inadmissibility as it constitutes a mere re-evaluation of merits without new grounds.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal by Simola Fabio inadmissible, ruling that the request was merely a re-evaluation of the merits regarding criminal liability and tax qualification. The court found the arguments generic and insufficient, noting that the lower court's exclusion judgment was based on explicit and congruent reasoning that is unchallengeable at this stage. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to bear the procedural costs and a fine of 3,000 euros.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 616 cod. proc. pen.; Art. 360 cod. proc. pen.: An appeal is inadmissible if it constitutes a mere re-evaluation of the merits without new grounds or specific legal arguments, as the lower court's judgment remains unchallengeable if based on explicit and congruent reasoning.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SIMOLA FABIO nato a ROMA il 07/06/1969 avverso la sentenza del 11/04/2024 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE NOVIELLO;
1. Il ricorso di Simola Fabio è inammissibile: si propone una mera rivalutazione di merito quanto alla contestata attribuzione di responsabilità penale, come anche riguardo alla mancata qualificazione ai sensi dell'art. 73 comma 5 del DPR 309/990. Egualmente deve dirsi in ordine alle generiche ove il giudizio di esclusione è fondato su esplicita e congrua motivazione come tale in questa sede insindacabile. Non può quindi che concludersi nel senso dell'inammissibilità del ricorso, stante la manifesta infondatezza dell'impugnazione. Tenuto altresì conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in euro 3.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 20.12.20