Cassation appeal dismissed for lack of admissible grounds regarding the defendant's will in a penalty application case.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeals filed by Sowe Madi and Drammeh Mustapha inadmissible. The applicants argued a defect in reasoning, but the court found they failed to allege specific grounds required by law, such as a lack of the defendant's will or a mismatch between the request and the judgment. Consequently, the appeals were rejected, and the appellants were ordered to pay procedural costs and a fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.; Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.: Appeals against penalty applications are inadmissible unless based on the defendant's lack of will, lack of correlation between request and judgment, legal misqualification of facts, or illegality of the penalty.
Parole chiave
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: SOWE MADI (CUI 05A0BN7) nato il 01/01/1997 DRAMMEH MUSTAPHA (CUI 05ILF31) nato il 03/02/1999 avverso la sentenza del 28/06/2024 del TRIBUNALE di MILANO(dato avviso alle parti) udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE NOVIELLO; Con l'unico motivo proposto si deduce nell'interesse di Sowe Madi cui 05/30bn7 e di Drannmeh Mustarka cui 05ILf31 il vizio di motivazione. Rilevato che il ricorso avverso sentenza emessa ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. (da trattarsi ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen.) è inammissibile ove in contrasto con quanto previsto dall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. - disposizione introdotta con la legge 23 giugno 2017, n. 103 -, per cui il pubblico ministero e l'imputato possono ricorrere per Cassazione contro la sentenza di applicazione della pena su richiesta solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato stesso, al difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza; considerato che, nel caso in esame, i ricorrenti non hanno allegato la mancanza di volontà dell'imputato o altri vizi ammissibili per legge; tenuto conto che, pertanto, i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende Così deciso in Roma il 20.12.20