Criminal appeal dismissed for lack of admissible grounds under Art. 448 c.p.p. regarding sentencing request.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal by Bianchi Andrea inadmissible, ordering him to pay procedural costs and a fine. The appellant challenged a sentencing request judgment but failed to allege any of the specific statutory grounds required for admissibility, such as lack of consent or legal error. Consequently, the court ruled that the appeal did not meet the strict criteria set forth in Article 448 of the Code of Criminal Procedure.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.; Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.: An appeal against a sentencing request judgment is inadmissible unless based on specific grounds including lack of the accused's will, lack of correlation between request and judgment, legal qualification error, or illegality of the penalty.
Parole chiave
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BIANCHI ANDREA nato a ROMA il 25/08/1970 avverso la sentenza del 04/07/2024 del TRIBUNALE di ROMAgato avviso alle part3 udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE NOVIELLO; Con l'unico motivo proposto si deduce nell'interesse di Bianchi Andrea il vizio di motivazione. Rilevato che il ricorso avverso sentenza emessa ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. (da trattarsi ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen.) è inammissibile ove in contrasto con quanto previsto dall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. - disposizione introdotta con la legge 23 giugno 2017, n. 103 -, per cui il pubblico ministero e l'imputato possono ricorrere per Cassazione contro la sentenza di applicazione della pena su richiesta solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato stesso, al difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza; considerato che, nel caso in esame, il ricorrente non ha allegato la mancanza di volontà dell'imputato o altri vizi ammissibili per legge; tenuto conto che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 20.12.2024