Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 12584/2025 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed for lack of admissible grounds under Art. 448 c.p.p. regarding sentencing request.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 12584/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the appeal by Bianchi Andrea inadmissible, ordering him to pay procedural costs and a fine. The appellant challenged a sentencing request judgment but failed to allege any of the specific statutory grounds required for admissibility, such as lack of consent or legal error. Consequently, the court ruled that the appeal did not meet the strict criteria set forth in Article 448 of the Code of Criminal Procedure.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.; Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.: An appeal against a sentencing request judgment is inadmissible unless based on specific grounds including lack of the accused's will, lack of correlation between request and judgment, legal qualification error, or illegality of the penalty.

Parole chiave

Generato dall'IA
criminal appeal admissibility sentencing request judgment lack of accused consent Code of Criminal Procedure procedural inadmissibility motivi di cassazione motivi che possono invocarsi motivazione inadeguata delle censure costituzionali

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.
pen.) è inammissibile ove in contrasto con quanto previsto dall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. - disposizione introdotta con la legge 23 giugno 2017, n.
Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.
(da trattarsi ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis cod.
art. 444 cod. proc. pen
Rilevato che il ricorso avverso sentenza emessa ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BIANCHI ANDREA nato a ROMA il 25/08/1970 avverso la sentenza del 04/07/2024 del TRIBUNALE di ROMAgato avviso alle part3 udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE NOVIELLO; Con l'unico motivo proposto si deduce nell'interesse di Bianchi Andrea il vizio di motivazione. Rilevato che il ricorso avverso sentenza emessa ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. (da trattarsi ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen.) è inammissibile ove in contrasto con quanto previsto dall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. - disposizione introdotta con la legge 23 giugno 2017, n. 103 -, per cui il pubblico ministero e l'imputato possono ricorrere per Cassazione contro la sentenza di applicazione della pena su richiesta solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato stesso, al difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza; considerato che, nel caso in esame, il ricorrente non ha allegato la mancanza di volontà dell'imputato o altri vizi ammissibili per legge; tenuto conto che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 20.12.2024