Cassation court dismisses appeals against plea-bargain sentencing for lack of admissible grounds under procedural law.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeals by Sanfilippo and Cavalieri inadmissible, ordering them to pay legal costs. The appellants argued for a lighter sentence and challenged the plea-bargain procedure's lack of motivation, but failed to cite specific grounds required by law. The court ruled that appeals against plea-bargain sentences are only admissible if they address the defendant's lack of will, a mismatch between request and sentence, legal misclassification, or illegality of the penalty, none of which were alleged here.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.; Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.: Appeals against plea-bargain sentencing are inadmissible unless they concern the defendant's lack of will, the mismatch between request and sentence, legal misclassification, or penalty illegality.
Parole chiave
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a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: SANFILIPPO GIUSEPPE nato a GELA il 23/12/1977 CAVALERI MARCO nato a LICATA il 09/04/1985 avverso la sentenza del 04/06/2024 del GIP TRIBUNALE di AGRIGENTO(dato avviso alle parti) udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE NOVIELLO; Cavalieri Marco deduce il vizio di violazione di legge in punto di pena concordata siccome ritenuta non proporzionata. Con il secondo il vizio di patteggiamento per assenza di motivazione sull'impossibilità di giungere ad una sentenza di proscioglimento. Cita poi senza alcun collegamento esplicito alla sentenza, e quindi in maniera del tutto generica, una massima di legittimità in tema di continuazione in sede di patteggiamento.
Sanfilippo Giuseppe contesta l'applicazione dell'art. 73 comma 1 del DPR 309/90, rivendicando piuttosto ed al più la fattispecie di cui al comma 5. Rappresenta anche l'eccessività della pena. Va rilevato che il ricorso avverso sentenza emessa ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. (da trattarsi ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen.) è inammissibile ove in contrasto con quanto previsto dall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. - disposizione introdotta con la legge 23 giugno 2017, n. 103 -, per cui il pubblico ministero e l'imputato possono ricorrere per Cassazione contro la sentenza di applicazione della pena su richiesta solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato stesso, al difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza.
Va allora considerato che, nel caso in esame, i ricorrenti non hanno allegato la mancanza di volontà dell'imputato, né altri vizi ammissibili sopra citati. Tenuto conto che, pertanto, i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 ciascuno in favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende Così deciso in Roma il 2