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Ordinanza — n. 12581/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal claiming lack of motivation for exclusion under Art. 73 DPR 309/90 as inadmissible.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 12581/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal by La Piana Antonino Andrea inadmissible, rejecting his claim that the lower court lacked motivation for excluding a specific legal fact. The appellant argued the exclusion violated Article 73, paragraph 5 of DPR 309/90, but the court found this to be a mere re-evaluation of the decision rather than a genuine lack of reasoning. Consequently, the appeal was dismissed, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 73 comma 5 del DPR 309/90; The Court holds that an appeal challenging the motivation of a decision regarding the exclusion of a legal fact is inadmissible if it amounts only to a contested re-evaluation of the original ruling.

Parole chiave

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lack of motivation DPR 309/90 inadmissible appeal re-evaluation contest procedural costs Corte di Cassazione exclusion of fact motivi di cassazione

Disposizioni normative citate

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Art. 73 comma 5 del DPR 309/90
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LA PIANA ANTONINO ANDREA nato a CATANIA il 17/01/1986 avverso la sentenza del 18/01/2024 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE NOVIELLO; Il ricorso per conto di La Piana Antonino Andrea deduce in maniera del tutto infondata l'assenza di motivazione - in realtà sussistente — sulla esclusione della fattispecie ex art. 73 comma 5 del DPR 309/90. Emerge altresì in proposito una mera rivalutazione contestativa della decisione, inammissibile in questa sede. Tenuto conto che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende, non potendosi escludere profili di colpa nella proposizione del ricorso.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 20.12.2024.