Cassation court dismisses generic appeals and rejects prescription defense for instant tax fraud crimes.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Corte di Cassazione declared the appeals by Cocozza and Medaglia inadmissible, ordering them to pay court costs and fines. Cocozza's appeal was rejected for being generic without specific criticism of the lower court's reasoning, while Medaglia's prescription defense was deemed unfounded. The court ruled that the crime of issuing invoices for non-existent operations is an instant offense consummated at the moment of issuance, meaning the prescription period starts from the last invoice in the tax period rather than individual acts.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 8 comma 2 D.Lgs. 10 marzo 2000 n. 74; The crime of issuing invoices for non-existent operations is an instant offense consummated at the moment of issuance, and the prescription period begins from the last invoice issued within the same tax period.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: COCOZZA VITTORIO nato a GENOVA il 07/08/1963 MEDAGLIA GIOVANNI nato a CROTONE il 10/04/1961 avverso la sentenza del 26/06/2024 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE NOVIELLO; Il ricorso per conto di Cocozza Vittorio è del tutto generico in assenza di una puntuale critica di precisi passaggi motivazionali che dovrebbero essere viziati, e in presenza di mere asserzioni su vizi della sentenza tutta. Quanto al ricorso di Medaglia Giovanni, il tema della prescrizione è del tuto infondato atteso che il termine di prescrizione del delitto di emissione di fatture per operazioni inesistenti inizia a decorrere, per l'unità del reato previsto dall'art. 8, comma secondo, del D.Lgs. 10 marzo 2000, n. 74, non dalla data di commissione di ciascun episodio ma dall'ultimo di essi, anche nel caso di rilascio di una pluralità di fatture nel medesimo periodo di imposta. (Sez. 3, n. 10558 del 06/02/2013, D'ippoliti, Rv. 254759 - 01).
E ancora, Il delitto di emissione di fatture per operazioni inesistenti, previsto dall'art. 8 del d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74, è reato istantaneo che si consuma nel momento di emissione della fattura ovvero, ove si abbiano plurimi episodi nel medesimo periodo di imposta, nel momento di emissione dell'ultima di esse, non essendo richiesto che il documento pervenga al destinatario, né che quest'ultimo lo utilizzi. (Fattispecie in cui la Suprema Corte, ai fini della decorrenza del termine di prescrizione del reato, ha tenuto conto della data riportata sulla fattura, in assenza di altri elementi da cui desumere la data reale di emissione del documento) (Sez. 3 n. 47459 del 05/07/2018 Ud. (dep. 18/10/2018) Rv. 274865 - 01).
Tenuto conto che, pertanto, i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende, non potendosi escludere profili di colpa nella proposizione dei ricorsi.
P.Q.M.
dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende Così deciso in Roma il 20.