Italian Court dismisses appeal for inadmissibility due to merit re-evaluation and insufficient procedural fault.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal by Mbodj Maoda inadmissible, ruling it constituted a mere re-evaluation of the merits rather than a legitimate challenge to legal validity. The court found the lower court's reasoning on sentencing and recidivism sufficient and not subject to review at this stage of the proceedings. Consequently, the applicant was ordered to bear the procedural costs and pay a fine to the penalty fund.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 616 cod. proc. pen.; Art. 111 Cost.; The Court of Cassation declares an appeal inadmissible when it merely seeks a re-evaluation of the merits without demonstrating a lack of motivation or procedural fault in the lower court's decision.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MBODJ MAODA nato il 10/10/1999 avverso la sentenza del 26/06/2024 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE NOVIELLO;
1. Il ricorso di Mbodj Maoda è inammissibile: si propone una mera rivalutazione di merito quanto alla contestata applicazione della recidiva. Quanto alla contestazione sul trattamento sanzionatorio emerge una motivazione sussistente e adeguata come tale non sindacabile in questa sede a fronte ancora una volta di argomentazioni tipiche di impugnazioni proprie dei gradi di giudizio del merito piuttosto che di un ricorso in sede di legittimità. Non può quindi che concludersi nel senso dell'inammissibilità del ricorso, stante la manifesta infondatezza dell'impugnazione.
Tenuto altresì conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in euro 3.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 20.12.2