Criminal appeal dismissed for inadmissibility due to manifestly unfounded grounds regarding lawyer withdrawal and mental state.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal by Davide Di Martino inadmissible, citing manifestly unfounded grounds. The lower court had already rejected the lawyer's request for withdrawal based on established jurisprudence requiring an oral discussion request, and found the defendant's alleged mental state insufficiently documented. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 616 cod. proc. pen.; The appeal is inadmissible if based on manifestly unfounded grounds, such as requests for withdrawal without oral discussion or unproven claims of mental pathology affecting capacity.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DI MARTINO DAVIDE nato a SIRACUSA il 19/10/1977 avverso la sentenza del 12/07/2024 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLA DI NICOLA TRAVAGLINI; 117/RG. 37486
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso proposto nell'interesse di Davide Di Martino avverso la sentenza in epigrafe, esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto il ricorso inammissibile perché fondato su motivi manifestamente infondati in quanto la Corte di merito, con separata ordinanza, ha escluso di accogliere la richiesta di astensione dall'udienza presentata dal difensore alla luce del consolidato orientamento di questa Corte secondo cui il rinvio non può essere concesso in mancanza di richiesta di discussione orale, non avendo l'istante diritto di partecipare all'udienza camerale (Sez. 5, n. 26764 del 20/04/2023, Rv. 284786), inoltre, in ordine alla sussistenza dell'elemento psicologico è sufficiente richiamare pag. 2 della sentenza lì dove si dà atto che dopo gravissime e reiterate aggressioni agli operanti, l'imputato si era limitato a minacciare di suicidarsi, senza che avesse documentato alcuna patologia, meramente asserita, tale da incidere sulla sua capacità.
Dagli argomenti che precedono consegue l'inammissibilità del ricorso con le conseguenti pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 3 marz